Art. 79.
  Chiamata alle armi dei riformati in seguito a visita di revisione

  La  chiamata  alle armi dei riformati arruolati in seguito a visita
di  revisione,  ai sensi dell'art. 76, e' fatta d'ordine del Ministro
per la difesa.
  Essi debbono seguire le sorti della loro classe di nascita.