Art. 94.
                    (Carriere direttive tecniche)

  La   promozione   alla   qualifica   di   ricercatore  aggiunto  e'
disciplinata  dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  15 del presente
decreto.
  Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore
rimangono  disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente
della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.