Art. 94. (Carriere direttive tecniche) La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto e' disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto. Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.