Art. 95. (Carriere ausiliarie tecniche) Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo. Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo e' attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianita' posseduta nella qualifica di provenienza.