Art. 124. (Costituzione della posizione assicurativa) Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianita' di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, e' portato in detrazioni dall'indennita' per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. Ove non spetti l'indennita' suddetta, l'intero onere e assunto dallo Stato. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennita' per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote: ove la indennita' non spetti l'intero onere e ripartito nella stessa proporzione. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art. 40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958, si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.