Art. 125. (Contributi) I contributi da versare all'istituto nazionale della previdenza sociale per la costituzione della posizione assicurativa sono determinati, senza interessi, in base agli stipendi, paghe o retribuzioni pensionabili, percepiti nel periodo cui si riferisce la costituzione della posizione anzidetta. Per i servizi non di ruolo riscattati i contributi sono determinati, senza interesse, in base allo stipendio, alla paga o alla retribuzione considerati per il riscatto. In nessun caso gli stipendi, le paghe o le retribuzioni di cui ai precedenti commi si considerano di importo superiore o inferiore, rispettivamente, ai massimali o ai minimali previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.