Art. 127.
             (Annullamento della posizione assicurativa)

  La  posizione  assicurativa  e'  annullata  qualora,  dopo  la  sua
costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di
cui  alla  lettera  a)  dell'articolo  precedente  o  assuma un altro
servizio  di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando
venga  riconosciuto,  in favore del dipendente o dei suoi superstiti,
diritto a pensione.
  Qualora  la  posizione  assicurativa abbia gia' fatto conseguire la
pensione  a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o
la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e
successive  modificazioni,  gli  interessati, per essere ammessi alla
ricongiunzione  dei  servizi  o per il conseguimento della pensione a
carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto
e  rifondere  ad  esso  le  rate  o  le  indennita'  riscosse con gli
interessi composti al saggio annuo del 5 per cento.
  Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in
relazione  a  servizi  statali, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.