Art. 128. (Personale militare volontario) In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione normale per anzianita' di servizio si provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione, a cura dell'amministrazione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione. L'importo dei contributi a carico del militare e' trattenuto sul premio di congedamento. La parte eventualmente eccedente rimane a carico dello Stato. Qualora il personale di cui al comma precedente assuma successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile sia stata conseguita pensione di invalidita', l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidita' e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. Per i volontari della Marina militare valgono le disposizioni in vigore per l'iscrizione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; questa rimborsera' all'erario i contributi per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti versati dall'amministrazione militare a favore dei sottufficiali volontari raffermati che abbiano conseguito il diritto a pensione normale.