Art. 128. 
                   (Personale militare volontario) 
 
  In favore dei militari volontari dell'Esercito, esclusa l'Arma  dei
carabinieri, e dell'Aeronautica che cessano dal servizio  senza  aver
acquisito diritto a pensione normale per anzianita'  di  servizio  si
provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di
servizio prestato, alla costituzione,  a  cura  dell'amministrazione,
della  posizione  assicurativa  nell'assicurazione  obbligatoria  per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti  mediante  versamento  dei
contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione.
L'importo dei contributi a carico  del  militare  e'  trattenuto  sul
premio di congedamento. La parte  eventualmente  eccedente  rimane  a
carico dello Stato. 
  Qualora  il  personale  di   cui   al   comma   precedente   assuma
successivamente  servizio  pensionabile  presso  una  amministrazione
statale, si procede all'annullamento della posizione  assicurativa  e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a rimborsare,
senza  interesse,  l'ammontare  dei  suddetti  contributi  salvo  che
l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del
servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. 
  Nel caso in cui prima dell'assunzione in servizio pensionabile  sia
stata conseguita pensione di invalidita', l'interessato, per ottenere
il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve
rinunciare alla pensione  di  invalidita'  e  rifondere  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. 
  Per i volontari della Marina militare valgono  le  disposizioni  in
vigore per  l'iscrizione  alla  Cassa  nazionale  per  la  previdenza
marinara;   questa   rimborsera'   all'erario   i   contributi    per
l'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti
versati dall'amministrazione  militare  a  favore  dei  sottufficiali
volontari raffermati che abbiano conseguito  il  diritto  a  pensione
normale.