Art. 129. (Operai) Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1 luglio 1956 sono iscritti all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a carico dello Stato. Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi causa alla pensione o quota di pensione relativa all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i servizi resi dal 1 gennaio 1926 con iscrizione all'assicurazione predetta, che sono valutati anche per la pensione statale. Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla data stessa abbiano acquisito il diritto alla pensione di invalidita', di vecchiaia o per i superstiti, il disposto del precedente comma si applica a partire dalla data di cessazione dal servizio. Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30 aprile 1952, si trovavano nelle condizioni richieste per conseguire la pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo il requisito dell'eta', hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla pensione sopracitata per la parte assicurativa gia' costituita alla data del 30 aprile 1952, ferma restando l'applicazione del terzo comma. Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data del 1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche agli operai che abbiano ottenuto od ottengano la nomina o il passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.