Art. 129. 
                              (Operai) 
 
  Gli operai nominati in ruolo anteriormente al 1  luglio  1956  sono
iscritti  all'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i
superstiti e i relativi contributi sono assunti interamente a  carico
dello Stato. 
  Lo Stato subentra nei diritti dei predetti operai e dei loro aventi
causa alla pensione o quota di  pensione  relativa  all'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  i  superstiti  per  i
servizi resi dal 1  gennaio  1926  con  iscrizione  all'assicurazione
predetta, che sono valutati anche per la pensione statale. 
  Per gli operai in servizio al 1 luglio 1956, che anteriormente alla
data  stessa  abbiano  acquisito  il   diritto   alla   pensione   di
invalidita', di  vecchiaia  o  per  i  superstiti,  il  disposto  del
precedente comma si applica a partire dalla data  di  cessazione  dal
servizio. 
  Gli operai di cui al precedente comma che, alla data del 30  aprile
1952, si trovavano  nelle  condizioni  richieste  per  conseguire  la
pensione di invalidita' e vecchiaia, salvo  il  requisito  dell'eta',
hanno diritto, quando siano in possesso anche di tale requisito, alla
pensione sopracitata per la parte assicurativa gia'  costituita  alla
data del 30 aprile 1952,  ferma  restando  l'applicazione  del  terzo
comma. 
  Il secondo comma non e' applicabile agli operai che, alla data  del
1 luglio 1956, erano titolari di pensione privilegiata. 
  Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  anche
agli operai  che  abbiano  ottenuto  od  ottengano  la  nomina  o  il
passaggio ad impiego civile o militare, e ai loro aventi causa.