Art. 63.
    Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati
      alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope

  Gli  enti  o  le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti  o  psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di   cui   all'articolo   12  devono  tenere  anche  un  registro  di
lavorazione,  numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero  della  sanita'  all'uopo delegato, nel quale devono essere
iscritte  le  quantita'  di  materie  prime poste in lavorazione, con
indicazione  della  loro esatta denominazione e della data di entrata
nel  reparto  di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione.
  I  registri  devono  essere conservati, da parte degli enti e delle
imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto
a  cinque  anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o
psicotrope, per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
  Il   registro   di  lavorazione  deve  essere  conforme  a  modello
predisposto  dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del
Ministro.