Art. 65.
                   Obbligo di trasmissione di dati

  Gli   enti   e   le   imprese  autorizzati  alla  produzione,  alla
fabbricazione  e  all'impiego  di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese  nelle  tabelle  I,  II, III, IV e V di cui all'articolo 12,
devono  trasmettere  al  Ministero  della sanita', all'ufficio di cui
all'articolo  7  e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15
gennaio  di  ciascun  anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e
precisamente:
    a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
    b)  la  quantita'  e  qualita'  delle  materie  utilizzate per la
produzione  di  specialita'  medicinali e prodotti galenici preparati
nel corso dell'anno;
    c)  la quantita' e qualita' dei prodotti e specialita' medicinali
venduti nel corso dell'anno;
    d)  la  quantita'  e  qualita'  delle  giacenze  esistenti  al 31
dicembre.