Art. 65. Obbligo di trasmissione di dati Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 12, devono trasmettere al Ministero della sanita', all'ufficio di cui all'articolo 7 e al medico provinciale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno; c) la quantita' e qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantita' e qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.