Art. 66.
             Trasmissione di notizie e dati trimestrali

  Gli   enti   e   le   imprese  autorizzati  a  fabbricare  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 12 devono trasmettere al Ministero della sanita',
entro  trenta  giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla
natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate
per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati
e  di  quelli  venduti  nel  corso  del trimestre precedente. In tale
rapporto,  per  l'oppio  grezzo,  per le foglie e pasta di coca, deve
essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente.
  Il  Ministero  della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere
agli  enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego
e  al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati
che devono essere forniti entro il termine stabilito.
  Chiunque  non  ottemperi  alle condizioni prescritte o non fornisca
entro  il  termine  stabilito  le  informazioni previste dal presente
articolo  e  dal  precedente articolo ovvero fornisca dati inesatti o
incompleti,  e' punito con l'ammenda da lire centomila ad un milione,
salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato.