Art. 67. Perdita, smarrimento o sottrazione In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore dalla constatazione devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne comunicazione al Ministero della sanita'. Per le farmacie la comunicazione di cui al precedente comma deve essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.