Art. 67.
                 Perdita, smarrimento o sottrazione

  In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro
parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro
ventiquattro  ore  dalla  constatazione devono farne denuncia scritta
alla   piu'   vicina   autorita'   di   pubblica  sicurezza  e  darne
comunicazione al Ministero della sanita'.
  Per  le  farmacie  la comunicazione di cui al precedente comma deve
essere fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione
ha sede la farmacia.