Art. 145. Personale in particolari posizioni di stato 1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero, aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con retribuzione a carico del MPI, e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al trattamento economico previsto dal capo VIII. 2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale e' considerato servizio effettivo ed e' utile anche ai fini delle progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24 luglio 2003. 3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la validita' del periodo trascorso dal personale scolastico in altre situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.