Art. 145.

             Personale in particolari posizioni di stato

    1.  Il  periodo  trascorso  dal  personale  della  scuola e delle
istituzioni  educative  in  posizione  di comando, distacco, esonero,
aspettativa  sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione  a  carico  del  MPI, e' valido a tutti gli effetti come
servizio  di  istituto  nella  scuola,  anche ai fini dell'accesso al
trattamento economico previsto dal capo VIII.
    2.   Il  periodo  di  distacco  o  di  aspettativa  sindacale  e'
considerato  servizio  effettivo  ed  e'  utile  anche  ai fini delle
progressioni  di  cui  agli  articoli 77,  80 e 81 del CCNL 24 luglio
2003.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  in  vigore che prevedono la
validita'  del  periodo  trascorso  dal personale scolastico in altre
situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.