Art. 145.
Personale in particolari posizioni di stato
1. Il periodo trascorso dal personale della scuola e delle
istituzioni educative in posizione di comando, distacco, esonero,
aspettativa sindacale, utilizzazione e collocamento fuori ruolo, con
retribuzione a carico del MPI, e' valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola, anche ai fini dell'accesso al
trattamento economico previsto dal capo VIII.
2. Il periodo di distacco o di aspettativa sindacale e'
considerato servizio effettivo ed e' utile anche ai fini delle
progressioni di cui agli articoli 77, 80 e 81 del CCNL 24 luglio
2003.
3. Restano ferme le disposizioni in vigore che prevedono la
validita' del periodo trascorso dal personale scolastico in altre
situazioni di stato che comportano assenza dalla scuola.