Art. 146. Normativa vigente e disapplicazioni 1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente CCNL, con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente CCNL che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola: a) articoli 1 e 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni. b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in favore dei congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra; c) tutta la materia relativa al collocamento a riposo resta regolata dalle norme vigenti; d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui applicata, in materia di missioni; e) la normativa richiamata nel presente CCNL; f) la normativa sul riposo festivo settimanale come previsto dall'art. 2109, comma 1, del codice civile; g) la seguente normativa: 1) art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (in tema di diritto allo studio); 2) art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957 (limiti al dovere verso il superiore); 3) art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988, commi 1 e 2 (su mobilita' per incompatibilita); 4) art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (su IIS nella 13ยช mensilita); 5) art. 53 della legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988); 6) legge 11 febbraio 1980, n. 26 (articoli 1-4) e legge 25 giugno 1985, n. 333 (aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presta servizio all'estero); 7) ai soli fini della determinazione dell'importo dell'indennita' di funzioni superiori, dell'indennita' di direzione e di reggenza, l'art. 69 del CCNL 4 agosto 1995, l'art. 21, comma 1, del CCNL 26 maggio 1999 e l'art 33 CCNI 31 agosto 1999 (fondi non a carico del CCNL 24 luglio 2003 della scuola); 8) art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995; 9) articoli 38, 40 e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n. 412 (servizio militare); 10) art. 132, testo unico n. 3/1957 (riammissione in servizio); 11) art. 2, legge n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4, legge n. 498/1992, art. 453, testo unico n. 297/1994, art. 51, legge n. 449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001. 2. E' espressamente disapplicata la seguente normativa: - l'art. 475 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni provvisorie di sede); - l'art. 568 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione provvisoria); - l'art. 478 del decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione dei docenti assenti); - l'art. 455 del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione del personale docente e DOA); - l'art. 480 del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti in profili professionali amm.vi); - l'art. 7, comma 4 - secondo periodo, comma 5, comma 6 e comma 7 del decreto legislativo n. 59/2004; - l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2004; - l'art. 10, comma 4 - secondo periodo, comma 5 del decreto legislativo n. 59/2004; - l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004. 3. Le Parti si riservano la possibilita' di riesaminare il testo del presente articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga la necessita' di precisazioni o correttivi.