Art. 146.

                 Normativa vigente e disapplicazioni

    1. In applicazione dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo
n.  165/2001, tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego
vigenti  alla  data  del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non
applicabili   con   la   firma  definitiva  del  presente  CCNL,  con
l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del
presente  CCNL  che,  invece,  continuano  a trovare applicazione nel
comparto scuola:
      a) articoli 1  e  2  della  legge  24 maggio  1970,  n.  336  e
successive modificazioni e integrazioni.
      b) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di mutilati ed invalidi per servizio e norme in
favore  dei  congiunti dei caduti per servizio, benefici spettanti ai
mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
      c) tutta  la  materia  relativa  al collocamento a riposo resta
regolata dalle norme vigenti;
      d) tutta la normativa, contrattuale e non contrattuale, sin qui
applicata, in materia di missioni;
      e) la normativa richiamata nel presente CCNL;
      f) la  normativa  sul  riposo festivo settimanale come previsto
dall'art. 2109, comma 1, del codice civile;
      g) la seguente normativa:
        1)  art.  3  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
395/1988 (in tema di diritto allo studio);
        2)  art.  17  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
3/1957 (limiti al dovere verso il superiore);
        3)  art.  21  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
399/1988, commi 1 e 2 (su mobilita' per incompatibilita);
        4)  art.  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
395/1988 (su IIS nella 13ยช mensilita);
        5)  art. 53 della legge n. 312/1980 e art. 3, commi 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 399/1988);
        6)  legge  11 febbraio  1980,  n.  26  (articoli 1-4) e legge
25 giugno  1985,  n.  333  (aspettativa  per  ricongiungimento con il
coniuge che presta servizio all'estero);
        7)   ai   soli   fini   della   determinazione   dell'importo
dell'indennita' di funzioni superiori, dell'indennita' di direzione e
di  reggenza,  l'art.  69 del CCNL 4 agosto 1995, l'art. 21, comma 1,
del  CCNL  26 maggio 1999 e l'art 33 CCNI 31 agosto 1999 (fondi non a
carico del CCNL 24 luglio 2003 della scuola);
        8) art. 66, commi 6 e 7, del CCNL 4 agosto 1995;
        9)  articoli 38,  40 e 67 del testo unico n. 3/1957, art. 20,
legge  24 dicembre  1986, n. 958 e art. 7, legge 30 dicembre 1991, n.
412 (servizio militare);
        10)   art.  132,  testo  unico  n.  3/1957  (riammissione  in
servizio);
        11)  art.  2,  legge  n. 476/1984, legge n. 398/1989, art. 4,
legge  n. 498/1992, art. 453, testo unico n. 297/1994, art. 51, legge
n. 449/1997 e art. 52, comma 57, legge n. 448/2001.
    2. E' espressamente disapplicata la seguente normativa:
      - l'art.  475 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazioni
provvisorie di sede);
      - l'art.  568 del decreto legislativo n. 297/1994 (assegnazione
provvisoria);
      - l'art.  478 del decreto legislativo n. 297/1994 (sostituzione
dei docenti assenti);
      - l'art. 455 del decreto legislativo n. 297/1994 (utilizzazione
del personale docente e DOA);
      - l'art. 480 del decreto legislativo n. 297/1994 (inquadramenti
in profili professionali amm.vi);
      - l'art.  7,  comma 4  -  secondo  periodo,  comma 5, comma 6 e
comma 7 del decreto legislativo n. 59/2004;
      - l'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 59/2004;
      - l'art.  10,  comma 4  -  secondo periodo, comma 5 del decreto
legislativo n. 59/2004;
      - l'art. 11, comma 7, del decreto legislativo n. 59/2004.
    3.  Le Parti si riservano la possibilita' di riesaminare il testo
del  presente  articolo con apposita sequenza contrattuale ove emerga
la necessita' di precisazioni o correttivi.