Art. 148.

                      Previdenza complementare

    1.  Le  Parti  si  danno atto di aver attivato il Fondo nazionale
pensione  complementare  per  i  lavoratori  del comparto, sulla base
dell'Accordo  14 marzo 2001, come previsto dal decreto legislativo n.
124/1993  e  dalla  legge  n.  335/1995  e successive modificazioni e
integrazioni.
    2.   Destinatari   del  Fondo  pensioni  sono  i  lavoratori  che
liberamente  aderiscono  e  aderiranno al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.