Art. 148.
Previdenza complementare
1. Le Parti si danno atto di aver attivato il Fondo nazionale
pensione complementare per i lavoratori del comparto, sulla base
dell'Accordo 14 marzo 2001, come previsto dal decreto legislativo n.
124/1993 e dalla legge n. 335/1995 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. Destinatari del Fondo pensioni sono i lavoratori che
liberamente aderiscono e aderiranno al Fondo stesso secondo quanto
prescritto dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.