Art. 95. 
                        Consiglio di facolta' 
 
  A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto  entrano  a
far parte dei consigli  di  facolta'  i  professori  associati  e  le
rappresentanze dei ricercatori universitari, secondo le modalita' che
seguono.  Ne  fanno  parte,  con  voto  consultivo,  i  professori  a
contratto. 
  I professori associati partecipano alle deliberazioni dei  consigli
di  facolta'  per  tutte  le  questioni  previste  dall'art.  9   del
decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge  30  novembre  1973,  n.  766,  ad  eccezione  di  quelle
concernenti la  destinazione  a  concorso  dei  posti  di  professore
ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti
di professore ordinario nonche' le questioni  relative  alle  persone
dei professori ordinari. 
  Fino alla cessazione degli incarichi di insegnamento restano  ferme
nei consigli di facolta' le rappresentanze dei professori  incaricati
non stabilizzati e degli assistenti di ruolo secondo le  modalita'  e
le percentuali previste dall'art.  9  del  decreto-legge  1°  ottobre
1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30  novembre
1973, n. 766. 
  Con le stesse limitazioni  di  cui  al  precedente  secondo  comma,
estese alla destinazione a concorso di posti di professore di  ruolo,
alle dichiarazioni di vacanze, alle chiamate, nonche' alle  questioni
concernenti le persone dei professori associati, partecipano altresi'
ai  consigli  di  facolta'   tre   rappresentanti   dei   ricercatori
universitari e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento. 
  Per l'elezione del preside l'elettorato  passivo  compete  ai  soli
professori  ordinari.  L'elettorato  attivo  spetta   ai   professori
ordinari, ai professori associati e, fino a  quando  vi  saranno,  ai
professori incaricati stabilizzati.