Art. 96.
                    Consiglio di amministrazione

  Fino  all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneita'
a  professore  associato  i  rappresentanti dei professori incaricati
stabilizzati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento continuano a
far parte dei consigli di amministrazione dell'Universita'.
  Alla scadenza dei consigli di amministrazione in carica all'entrata
in  vigore del presente decreto e non oltre sei mesi dopo l'indizione
della suddetta prima tornata di giudizi e comunque non oltre due mesi
dall'espletamento  di  essa,  i  due  rappresentanti  dei  professori
incaricati   stabilizzati   ed  il  rappresentante  degli  assistenti
ordinari  vengono  sostituiti  da  un  rappresentante  dei professori
associati, un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati e
un rappresentante degli assistenti ordinari.
  Nelle Universita' in cui, per effetto dell'espletamento della prima
tornata   di   giudizi,   le   categorie  dei  professori  incaricati
stabilizzati  e degli assistenti ordinari sono diventate inferiore al
10  per cento della consistenza riscontrata all'atto, dell'entrata in
vigore  del  presente decreto, i rappresentanti delle categorie al di
sotto  della predetta percentuale del 10 per cento vengono sostituiti
da  altrettanti  professori associati. Entro sei mesi dalla indizione
della  seconda tornata dei giudizi di idoneita', i due rappresentanti
dei  professori,  incaricati  stabilizzati  e il rappresentante degli
assistenti   ordinari   saranno   integralmente   sostituiti  da  tre
professori associati.
  L'esercizio  dell'elettorato  attivo per la nomina di questi ultimi
spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento.
  Entro  sei  mesi dalla indizione della prima tornata dei giudizi di
idoneita'  a  ricercatore universitario e comunque non oltre due mesi
dall'espletamento   di  essa  i  consigli  di  amministrazione  delle
Universita'   sono   altresi'  integrati  da  un  rappresentante  dei
ricercatori.  Detta  rappresentanza  viene rinnovata ed elevata a due
rappresentanti  sei  mesi  dopo  l'indizione della seconda tornata di
giudizi.
  Alla  scadenza  dei  consigli  di  amministrazione  in carica, dopo
l'entrata  in vigore del presente decreto, la rappresentanza elettiva
del personale non docente e' aumentata da uno a due.