Art. 97.
                        Elezioni del rettore

  I  rettori delle Universita' sono eletti, tra i professori ordinari
e  straordinari  della  stessa  Universita',  da  un corpo elettorale
composto da tutti i professori ordinari, straordinari ed associati e,
fino  all'espletamento  delle  procedure dell'inquadramento nel ruolo
degli associati, dagli incaricati stabilizzati.
  L'elettorato  attivo spetta altresi' ai rappresentanti nei consigli
di  facolta'  dei ricercatori e, finche' sussistano, degli assistenti
di ruolo e degli incaricati non stabilizzati.
  I  rettori  sono  eletti  a  maggioranza assoluta dei votanti nelle
prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procedera' con il
sistema   del  ballottaggio  tra  i  due  candidati  che  nell'ultima
votazione  hanno  riportato il maggior numero dei voti. E' eletto chi
riporta maggiori voti.
  Sei  mesi prima della scadenza dei mandati le elezioni sono indette
dal  decano  dei professori ordinari, il quale provvede altresi' alla
costituzione   di  un  seggio  elettorale  e  alla  designazione  del
professore ordinario che dovra' presiederlo. Il segretario del seggio
e' scelto dal presidente tra i docenti di ruolo.