Art. 98. Consiglio universitario nazionale La rappresentanza di cui alla lettera b), comma primo, dell'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 31, nel Consiglio universitario nazionale e' sostituita da ventuno professori associati; la rappresentanza di cui alla successiva lettera o) della medesima legge da quattro ricercatori universitari, intendendosi altresi' sostituiti i professori associati alla componente congiunta degli assistenti ordinari o dei professori incaricati agli effetti delle proporzioni di cui ai commi secondo e quarto del predetto art. 1 della legge medesima. Qualora nelle Universita' non statali legalmente riconosciute non siano presenti professori associati, i professori ordinari di cui al quarto comma del citato art. 1 aumentano da uno a due. Il rinnovo delle componenti elettive del Consiglio universitario nazionale sara' disposto dopo l'espletamento della prima tornata di giudizi per associato e ricercatore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1981. Gli attuali membri del consiglio sono prorogati nella carica, anche in caso di modificazione del loro status accademico, sino al termine di cui al precedente comma. In caso di dimissioni o di cessazione dei membri eletti, si procede alla sostituzione secondo i risultati delle votazioni, a condizione che il subentrante abbia riportato un numero di voti non inferiore alla meta' di quelli conseguiti dall'ultimo degli eletti nello stesso collegio elettorale. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei professori associati spetta ai professori associati, ai professori incaricati e agli assistenti ordinari. L'elettorato passivo ai soli professori associati. L'elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori universitari spetta ai ricercatori universitari, ai titolari dei contratti e degli assegni biennali. L'elettorato passivo spetta ai soli ricercatori universitari. Successivamente dopo tre anni si provvedera' al rinnovo di tutte le componenti del Consiglio universitario nazionale essendo riservato l'elettorato attivo e passivo per le rappresentanze dei professori associati e dei ricercatori universitari, rispettivamente ai soli professori associati e ai soli ricercatori universitari. Il Consiglio universitario nazionale cosi' composto si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del Consiglio universitario nazionale piu' di due volte consecutive, indipendentemente dal collegio elettorale di appartenenza, considerandosi anche l'appartenenza alla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La corte di disciplina e' composta dal vice presidente del Consiglio universitario nazionale che la presiede e da tre professori ordinari e tre professori associati, intendendosi sostituiti a tutti gli effetti e nei casi previsti i professori associati agli assistenti ordinari e agli incaricati.