ART. 60.
                    (Comuni e comunita' montane).

  Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione,
i  comuni,  ad  integrazione  dei  piani  di  riorganizzazione,  sono
autorizzati   ad   avvalersi   di   personale  qualificato,  mediante
convenzione  da  stipularsi  per  il  tempo strettamente necessario e
comunque per un periodo non superiore a tre anni.
  I   relativi  provvedimenti  saranno  esaminati  dalla  Commissione
centrale per la finanza locale per l'esame degli organici nel termine
massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti.
  Trascorso   il   predetto  termine  i  provvedimenti  si  intendono
approvati,  salvo che la Commissione non abbia richiesto per una sola
volta il riesame del provvedimento.
  Le  maggiori  spese  derivanti dalla utilizzazione del personale di
cui  al  precedente primo comma sono regolate secondo quanto disposto
dall'articolo   19   del  decreto-legge  28  febbraio  1981,  n.  38,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153.
  Le  Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici
geologici  regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche
finalizzate  alla  individuazione  di  norme  e  di  indirizzi per la
salvaguardia  e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche'
di  coordinare  l'attivita'  svolta dagli enti locali subregionali in
materia.
  Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e
per  il  coordinamento  dell'assistenza  tecnica ai comuni, ricadenti
nell'ambito  dei  rispettivi  territori,  le  comunita'  montane Alta
Irpinia,   Alto   e  Medio  Sele,  Irno,  Marmo,  Melandro,  Tanagro,
Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di
cui  al  precedente  articolo 3, di personale incaricato con apposita
convenzione per un periodo non superiore a tre anni.
  Per  l'assistenza  tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per
garantire  un'efficace  ed  unitaria gestione dei servizi sociali, le
Regioni  Basilicata  e  Campania  possono  istituire  appositi uffici
tecnici  locali,  con  riferimento  alle unita' sanitarie locali o ad
aggregazioni sovracomunali all'interno di esse.
  I  comuni  possono  avvalersi  per  la  redazione  degli  strumenti
urbanistici   della   opera   di  liberi  professionisti  singoli  od
associati.
  Per  le  finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7
ed  alla  lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto
l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla
base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle
Regioni Basilicata e Campania.