ART. 60. (Comuni e comunita' montane). Per l'espletamento dei compiti tecnici, attinenti la ricostruzione, i comuni, ad integrazione dei piani di riorganizzazione, sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzione da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni. I relativi provvedimenti saranno esaminati dalla Commissione centrale per la finanza locale per l'esame degli organici nel termine massimo di 10 giorni dalla ricezione dei rispettivi atti. Trascorso il predetto termine i provvedimenti si intendono approvati, salvo che la Commissione non abbia richiesto per una sola volta il riesame del provvedimento. Le maggiori spese derivanti dalla utilizzazione del personale di cui al precedente primo comma sono regolate secondo quanto disposto dall'articolo 19 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153. Le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici geologici regionali, con il compito di svolgere analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale, nonche' di coordinare l'attivita' svolta dagli enti locali subregionali in materia. Per l'espletamento dei compiti tecnici di cui alla presente legge e per il coordinamento dell'assistenza tecnica ai comuni, ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, le comunita' montane Alta Irpinia, Alto e Medio Sele, Irno, Marmo, Melandro, Tanagro, Terninio-Cervialto e Vulture possono avvalersi, a carico del fondo di cui al precedente articolo 3, di personale incaricato con apposita convenzione per un periodo non superiore a tre anni. Per l'assistenza tecnica ai comuni e alle comunita' montane e per garantire un'efficace ed unitaria gestione dei servizi sociali, le Regioni Basilicata e Campania possono istituire appositi uffici tecnici locali, con riferimento alle unita' sanitarie locali o ad aggregazioni sovracomunali all'interno di esse. I comuni possono avvalersi per la redazione degli strumenti urbanistici della opera di liberi professionisti singoli od associati. Per le finalita' di cui alla lettera b) del precedente articolo 7 ed alla lettera 4) del precedente articolo 8 potra' essere previsto l'apporto di personale e di mezzi di comuni, province e Regioni sulla base di apposite convenzioni e delle direttive generali emanate dalle Regioni Basilicata e Campania.