ART. 61.
(Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate).
Sono convalidate le riammissioni in servizio degli ufficiali in
ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri,
effettuate dal Ministro della difesa su richiesta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre
1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, per le esigenze di programmazione, di
verifica e di elaborazione dati, connesse con l'opera di
ricostruzione delle zone terremotate.
Per i medesimi fini il Ministro della difesa, su richiesta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, e'
autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in ausiliaria delle
Forze armate in aspettativa per riduzione dei quadri, ponendoli a
disposizione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica.
Per gli ufficiali riammessi ai sensi dei precedenti commi, non
opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n.
804.