ART. 61. 
     (Riammissione in servizio di ufficiali delle Forze armate). 
 
  Sono convalidate le riammissioni in  servizio  degli  ufficiali  in
ausiliaria delle Forze armate in aspettativa per riduzione di quadri,
effettuate dal Ministro della difesa su richiesta  del  Ministro  del
bilancio e della programmazione economica nel periodo dal 23 novembre
1980 fino al trentunesimo giorno successivo alla data di  entrata  in
vigore della presente legge, per le esigenze  di  programmazione,  di
verifica  e  di  elaborazione   dati,   connesse   con   l'opera   di
ricostruzione delle zone terremotate. 
  Per i medesimi fini il Ministro  della  difesa,  su  richiesta  del
Ministro  del  bilancio  e   della   programmazione   economica,   e'
autorizzato a riammettere in servizio ufficiali in  ausiliaria  delle
Forze armate in aspettativa per riduzione  dei  quadri,  ponendoli  a
disposizione  del  Ministro  del  bilancio  e  della   programmazione
economica. 
  Per gli ufficiali riammessi ai  sensi  dei  precedenti  commi,  non
opera il disposto dell'articolo 3 della legge 10  dicembre  1973,  n.
804.