ART. 62.
 (Personale dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici).

  Tutte le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici provvedono
all'immediata copertura delle vacanze esistenti nei rispettivi uffici
della   Basilicata  e  Campania,  fatte  salve  le  strette  esigenze
funzionali  degli  uffici dai quali il personale stesso dovra' essere
tratto.
  Alle  suddette coperture di vacanze si provvede - indipendentemente
dalla  pubblicazione  delle  stesse,  ove  prescritta - a domanda dei
dipendenti  in  servizio  in  altre  regioni,  qualunque sia il tempo
trascorso  dal trasferimento o dall'assunzione in servizio nella sede
dalla quale sono tratti.
  Per le vacanze non coperte a domanda, si provvede con trasferimenti
d'ufficio;  in  tale  ultimo  caso  il  servizio  prestato nelle zone
terremotate - per un periodo non inferiore a due anni e non superiore
a  cinque  -  sara'  valutato  al  massimo  ai  fini del punteggio da
attribuire in occasione della partecipazione a concorsi.