ART. 63.
                       (Segreteria del CIPE).

  Per  le  esigenze  derivanti  dai  servizi  di  segreteria del CIPE
connessi  con  l'attuazione  della  presente  legge,  il Ministro del
bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel
limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3
del  decreto-legge  24  luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4
agosto   1973,   n.  497,  omesso  il  parere  del  Comitato  tecnico
scientifico.
  Per  le  medesime  esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo
comma,  del  decreto-legge  di  cui  al  primo comma e' elevato di 10
unita'.

  CAPO III.

  DISPOSIZIONI VARIE.