ART. 63.
(Segreteria del CIPE).
Per le esigenze derivanti dai servizi di segreteria del CIPE
connessi con l'attuazione della presente legge, il Ministro del
bilancio e della programmazione economica puo' assumere personale nel
limite di tre unita', avvalendosi dei contratti di cui all'articolo 3
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4
agosto 1973, n. 497, omesso il parere del Comitato tecnico
scientifico.
Per le medesime esigenze il limite di cui all'articolo 5, ultimo
comma, del decreto-legge di cui al primo comma e' elevato di 10
unita'.
CAPO III.
DISPOSIZIONI VARIE.