ART. 64. (Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL). Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio 1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo 2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti, per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128.