ART. 64.
(Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL).
Il 50 per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per il triennio
1981-1983 derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati
agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153 - modificato dall'articolo 20 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con
modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo
2, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato
dal predetto Istituto, d'intesa con le amministrazioni competenti,
per la costruzione di edifici relativi alle strutture sanitarie di
base, agli uffici pubblici e socio-sanitari nonche' per il
finanziamento della costruzione di alloggi di edilizia economica e
popolare da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto-legge 13
febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15
aprile 1981, n. 128.