ART. 64.
             (Utilizzo di fondi disponibili dell'INAIL).

  Il  50  per cento dei fondi disponibili dell'istituto nazionale per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  per il triennio
1981-1983  derivanti dagli aumenti delle riserve tecniche e destinati
agli  investimenti  immobiliari ai sensi dell'articolo 65 della legge
30   aprile   1969,   n.   153  -  modificato  dall'articolo  20  del
decreto-legge   15   dicembre   1979,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni,  nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 - e dell'articolo
2,  lettera  c),  della legge 5 agosto 1978, n. 457, sara' utilizzato
dal  predetto  Istituto,  d'intesa con le amministrazioni competenti,
per  la  costruzione  di edifici relativi alle strutture sanitarie di
base,   agli   uffici   pubblici  e  socio-sanitari  nonche'  per  il
finanziamento  della  costruzione  di alloggi di edilizia economica e
popolare  da parte di cooperative nei comuni indicati nel decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di cui al decreto-legge 13
febbraio  1981,  n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15
aprile 1981, n. 128.