ART. 65.
(Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico).
Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso
pubblico, riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse
storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 10 giugno
1939, n. 1089, nonche' degli immobili adibiti a fini di culto o
appartenenti a comunita' religiose, e' pari alla intera spesa
occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per
la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto
termine comporta restituzione del contributo.
Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere
approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed
ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e
stabilita' delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del
Ministro dei lavori pubblici.
Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto
e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi
dell'articolo 14 della presente legge.