ART. 65.
    (Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico).

  Il  contributo  per  la  riparazione  di  immobili destinati ad uso
pubblico,  riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse
storico,  artistico  e  monumentale,  ai  sensi della legge 10 giugno
1939,  n.  1089,  nonche'  degli  immobili  adibiti a fini di culto o
appartenenti  a  comunita'  religiose,  e'  pari  alla  intera  spesa
occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per
la  durata  di  29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto
termine comporta restituzione del contributo.
  Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089,
il  relativo  progetto  e  l'importo  del  contributo  devono  essere
approvati  con  provvedimento  del  Ministro  per i beni culturali ed
ambientali;  quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e
stabilita'  delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del
Ministro dei lavori pubblici.
  Per  gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto
e   l'importo   del  contributo  devono  essere  approvati  ai  sensi
dell'articolo 14 della presente legge.