ART. 66.
                 (Pubblicita' turistica all'estero).

  I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e
ambientali,   e   le   Regioni   Basilicata  e  Campania  provvedono,
nell'ambito   delle  rispettive  competenze,  con  l'ausilio  tecnico
dell'ENIT,   ad   un  programma  straordinario  di  promozione  e  di
pubblicita'   turistica   all'estero,  anche  mediante  interventi  e
sostegni  a  manifestazioni  culturali,  artistiche,  sportive  e  di
spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.