ART. 66.
(Pubblicita' turistica all'estero).
I Ministri del turismo e dello spettacolo, e per i beni culturali e
ambientali, e le Regioni Basilicata e Campania provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, con l'ausilio tecnico
dell'ENIT, ad un programma straordinario di promozione e di
pubblicita' turistica all'estero, anche mediante interventi e
sostegni a manifestazioni culturali, artistiche, sportive e di
spettacolo, con una spesa massima di 6 miliardi di lire.