ART. 67. 
         (Potenziamento dell'Istituto geografico militare). 
 
  Per le esigenze dell'Istituto geografico militare, connesse con gli
interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980  e  del
febbraio  1981,  il  Ministro  della  difesa,  entro  trenta   giorni
dall'entrata in  vigore  della  presente  legge,  e'  autorizzato  ad
assumere, a parziale copertura delle vacanze di organico, i candidati
risultati idonei nei concorsi, espletati  nell'ultimo  triennio,  per
l'accesso alle carriere dell'Istituto stesso. 
  Qualora con le assunzioni di cui  al  comma  che  precede  non  sia
raggiunto il limite  di  60  unita',  il  Ministro  della  difesa  e'
autorizzato a portare i residui posti sino a 60, in aumento al numero
di quelli eventualmente da coprire con concorsi gia'  banditi  ovvero
indicendo apposito concorso. 
  Al fine della piu' sollecita acquisizione del personale occorrente,
il concorso di cui al comma  che  precede  sara'  espletato  mediante
unica prova d'esame consistente nel colloquio previsto dal  bando  di
concorso,  nel   corso   del   quale   sara'   accertata   anche   la
predisposizione al disegno ed alla visione stereoscopica.