ART. 68. (Prestazione del servizio militare in comuni terremotati). I giovani di leva del triennio 1981-1983, residenti nei comuni danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile nelle zone terremotate, presentano apposita domanda al Ministero della difesa. Il Ministro della difesa da' disposizioni per l'inizio del servizio entro due mesi dalla domanda, in rapporto alle richieste motivate che gli enti locali fanno pervenire al Ministero stesso. Il periodo di servizio prestato vale come periodo di ferma militare previsto per la rispettiva forza armata di appartenenza. Il Ministro della difesa adotta una procedura semplificata per stipulare convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate che presentino domanda di utilizzazione di giovani di leva in servizio civile. Agli enti convenzionati viene erogata, in considerazione delle eccezionali condizioni di disagio, una somma integrativa della quota gia' prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, per il mantenimento di giovani di leva in servizio civile. I giovani di leva di cui al primo comma che hanno presentato domanda richiamandosi alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ed in attesa di riconoscimento, possono optare, a richiesta, per il servizio civile da prestarsi secondo le modalita' previste dal presente articolo. I giovani di leva sopraindicati in servizio civile vengono impiegati nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione secondo modalita' da definire da parte dei Ministeri della difesa, dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali. Vengono istituiti corsi di formazione, della durata di 30 giorni, all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato regionale della protezione civile, a tal uopo designato dal competente Ministero. A detti corsi partecipano tutti i giovani che prestano il servizio civile.