ART. 68.
(Prestazione del servizio militare in comuni terremotati).
I giovani di leva del triennio 1981-1983, residenti nei comuni
danneggiati dal terremoto, che intendano prestare servizio civile
nelle zone terremotate, presentano apposita domanda al Ministero
della difesa.
Il Ministro della difesa da' disposizioni per l'inizio del servizio
entro due mesi dalla domanda, in rapporto alle richieste motivate che
gli enti locali fanno pervenire al Ministero stesso.
Il periodo di servizio prestato vale come periodo di ferma militare
previsto per la rispettiva forza armata di appartenenza.
Il Ministro della difesa adotta una procedura semplificata per
stipulare convenzioni con gli enti locali delle zone terremotate che
presentino domanda di utilizzazione di giovani di leva in servizio
civile.
Agli enti convenzionati viene erogata, in considerazione delle
eccezionali condizioni di disagio, una somma integrativa della quota
gia' prevista dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, per il
mantenimento di giovani di leva in servizio civile.
I giovani di leva di cui al primo comma che hanno presentato
domanda richiamandosi alla legge 15 dicembre 1972, n. 772,
anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ed in
attesa di riconoscimento, possono optare, a richiesta, per il
servizio civile da prestarsi secondo le modalita' previste dal
presente articolo.
I giovani di leva sopraindicati in servizio civile vengono
impiegati nell'ambito della protezione civile e della ricostruzione
secondo modalita' da definire da parte dei Ministeri della difesa,
dell'interno, dei lavori pubblici e per i beni culturali e
ambientali.
Vengono istituiti corsi di formazione, della durata di 30 giorni,
all'interno del periodo di servizio civile, gestiti dal comitato
regionale della protezione civile, a tal uopo designato dal
competente Ministero.
A detti corsi partecipano tutti i giovani che prestano il servizio
civile.