ART. 69.
(Relazione al Parlamento).
Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia
semestralmente ai Presidenti delle Camere una relazione scritta
sull'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. A
tale fine, le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo
stato di attuazione degli interventi di loro competenza.
Il Governo riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni
colpite dal terremoto, della riserva di cui all'articolo 107 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 10 gennaio 1982,
da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende
autonome e degli enti pubblici a carattere nazionale, preclude la
possibilita' di attingere al fondo di cui all'articolo 3 della
presente legge.