ART. 69.
                     (Relazione al Parlamento).

  Il  Ministro  per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno invia
semestralmente  ai  Presidenti  delle  Camere  una  relazione scritta
sull'attuazione  degli  interventi  previsti  dalla presente legge. A
tale  fine,  le Regioni trasmettono ogni sei mesi una relazione sullo
stato di attuazione degli interventi di loro competenza.
  Il  Governo  riferisce contestualmente sul rispetto, per le regioni
colpite  dal  terremoto,  della  riserva  di cui all'articolo 107 del
testo  unico  approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218.
  Il mancato rispetto di tale riserva, a partire dal 10 gennaio 1982,
da  parte  delle  amministrazioni centrali dello Stato, delle aziende
autonome  e  degli  enti  pubblici a carattere nazionale, preclude la
possibilita'  di  attingere  al  fondo  di  cui  all'articolo 3 della
presente legge.