Art. 55. 
                 Funzioni della polizia giudiziaria 
  1. La  polizia  giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
prendere  notizia  dei  reati,  impedire  che   vengano   portati   a
conseguenze ulteriori,  ricercarne  gli  autori,  compiere  gli  atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere  quant'altro
possa servire per l'applicazione della legge penale. 
  2.  Svolge  ogni  indagine  e   attivita'   disposta   o   delegata
dall'autorita' giudiziaria. 
  3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali
e dagli agenti di polizia giudiziaria.