Art. 77.
                     Patto di stabilita' interno
  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009/2011   nelle   misure   seguenti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto:
    a)  il  settore  regionale  per  1.500,  2.300  e  4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b)   il   settore  locale  per  1.650,  2.900  e  5.140  milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
  2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni  legislative  per  la  disciplina  del  nuovo  patto  di
stabilita'  interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui
al  comma  1,  gli  stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco  2  annesso  (( al presente decreto )) sono accantonati e
possono  essere  utilizzati  solo  dopo l'approvazione delle predette
disposizioni legislative.
    ((  2-bis.  Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei
trasferimenti  statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma,
della  Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle   finanze   un  fondo  unico  in  cui  far  confluire  tutti  i
trasferimenti   erariali   attribuiti  alle  regioni  per  finanziare
funzioni di competenza regionale.
    2-ter.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro per i rapporti
con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di
cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri
di  ripartizione  sono  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le  regioni,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni.  Lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione  del  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
    2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art. 6-quinquies.