Art. 77-ter.
((  Patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome
                                 ))
   (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da  2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione )).
    ((  2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui
all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  3.  In  attesa  dei risultati della sperimentazione di cui al
comma  2,  per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di
ciascuna  regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
4,  non  puo'  essere  superiore,  per l'anno 2009, al corrispondente
complesso  di  spese  finali  determinate  sulla  base dell'obiettivo
programmatico  per  l'anno  2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per
gli  anni  2010  e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al
complesso  delle  corrispondenti  spese  finali dell'anno precedente,
calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno,  aumentato  dell'1,0  per  cento per l'anno 2010 e diminuito
dello  0,9  per  cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno  2008  e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1,
comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
      a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina
di settore;
     b) spese per la concessione di crediti.
    5.  Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
    6.  Per  gli  esercizi  2009,  2010  e 2011, le regioni a statuto
speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro  il  31  dicembre  di  ciascun anno precedente, con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  il  livello complessivo delle spese
correnti  e  in  conto  capitale,  nonche' dei relativi pagamenti, in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il periodo
2009-2011;  a  tale  fine,  entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno
precedente,  il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo
al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo
si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le regioni a statuto
ordinario.  Per  gli  enti locali dei rispettivi territori provvedono
alle  finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
esercitando  le  competenze  alle  stesse  attribuite  dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno  precedente,  si  applicano, per gli enti
locali  dei  rispettivi  territori,  le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che  nei  modi  stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a
produrre   un   risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  mediante
l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,   attraverso
l'emanazione,  con  le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche  norme  di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato  da  ottenere  in  modo  permanente  o  comunque per annualita'
definite.
   8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2,
le  norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per
assicurare  in  via  permanente  il  coordinamento  tra  le misure di
finanza   pubblica   previste  dalle  leggi  costituenti  la  manovra
finanziaria  dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza regionale
previsto  da  ciascuno  statuto  speciale  e  dalle relative norme di
attuazione.
    9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2
si  procede,  anche  nei  confronti  di  una  sola  o piu' regioni, a
ridefinire  con  legge  le  regole  del patto di stabilita' interno e
l'anno  di  prima  applicazione  delle regole. Le nuove regole devono
comunque  tenere  conto  del  saldo  in  termini  di competenza mista
calcolato  quale  somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza  tra  incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le province autonome di
Trento  e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo
di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione
del   procedimento   e   dell'approvazione   del   decreto   previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione
che  la  sperimentazione  effettuata  secondo le regole stabilite dal
presente  comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
    10.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilita'   interno   nei  confronti  dei  loro  enti  ed  organismi
strumentali,   nonche'   degli   enti   ad  ordinamento  regionale  o
provinciale.
    11.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi
riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica, la regione, sulla base di
criteri  stabiliti  in sede di consiglio delle autonomie locali, puo'
adattare  per  gli  enti  locali del proprio territorio le regole e i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita'
delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle regioni stesse, fermo
restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato  in applicazione
dell'articolo  77-bis  per  gli enti della regione e risultante dalla
comunicazione  effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato alla regione
interessata.
    12.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza   pubblica   anche   relativamente  alla  propria  situazione
debitoria,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta  giorni  dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel    sito    «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»   le   informazioni
riguardanti  sia  la  gestione  di  competenza  sia  quella di cassa,
attraverso  un  prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto  Ministero,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
    13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e  provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato,
una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e  dal  responsabile  del servizio finanziario secondo un prospetto e
con  le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata
trasmissione  della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo  costituisce  inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso  in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il  rispetto  del  patto,  non si applicano le disposizioni di cui al
comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al
comma 4 dell'articolo 76.
    14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di   stabilita'  interno,  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di  attuazione  statutaria  emanate  ai  sensi del comma 8. Fino alla
emanazione  delle predette norme di attuazione statutaria si provvede
secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
    15.  In  caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2008-2011  la  regione  o la provincia autonoma
inadempiente    non    puo'    nell'anno    successivo    a    quello
dell'inadempienza:
    a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita',
in  misura  superiore  all'importo  annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
    b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti  obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie  per  il  finanziamento  degli investimenti devono essere
corredati  da  apposita  attestazione da cui risulti il conseguimento
degli   obiettivi   del   patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo'  procedere  al  finanziamento  o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.
    16.  Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di
stabilita'  interno  le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo
76.
    17.  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6,
comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 56,
introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.
    18.  Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate
anche  sulla  base  dei  nuovi  criteri  che vengono adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita.
    19.  Resta  confermata  per  il  triennio  2009-2011, ovvero sino
all'attuazione  del  federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,
la  sospensione  del  potere  delle regioni di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di  aliquote  di  tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
    20.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
il   periodo  rispettivamente  previsto  fino  alla  definizione  dei
contenuti  del  nuovo  patto  di  stabilita' interno nel rispetto dei
saldi fissati )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  del  terzo  comma dell'art. 117 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62.
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  656,  657  e  664
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
              «656.  A  decorrere  dall'anno  2007,  e'  avviata  una
          sperimentazione,  con  le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
          quale  base  di  riferimento  per  il  patto  di stabilita'
          interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
          saldo  e  le modalita' di sperimentazione sono definiti con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali e le
          autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.».
              «657.  In attesa dei risultati della sperimentazione di
          cui  al  comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso
          delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
          determinato  ai  sensi  del  comma  658,  non  puo'  essere
          superiore,  per l'anno 2007, al corrispondente complesso di
          spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e,
          per  gli  anni  2008  e  2009, non puo' essere superiore al
          complesso   delle  corrispondenti  spese  finali  dell'anno
          precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto
          di  stabilita' interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5
          per cento e del 2,4 per cento.».
              «664.   Ai   fini   del   rispetto  del  principio  del
          coordinamento  della  finanza  pubblica,  le  regioni  e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano autorizzano le
          proprie  strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al
          ricorso  ad  altre  forme  di indebitamento, secondo quanto
          stabilito  dall'art.  3,  commi  da 16 a 21, della legge 24
          dicembre  2003,  n.  350,  fino ad un ammontare complessivo
          delle   relative  rate,  per  capitale  ed  interessi,  non
          superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di
          tali  strutture.  Le  regioni  e  le province autonome sono
          tenute  ad  adeguare  i  rispettivi  ordinamenti;  e' fatta
          comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore
          all'indebitamento.».
              - Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  fiscale, a norma dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «1-bis Le aliquote e le compartecipazioni definitive di
          cui  all'art.  5,  comma 3, sono rideterminate, a decorrere
          dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei
          provvedimenti    di    attuazione   dell'art.   119   della
          Costituzione,  al  fine  di  assicurare  la copertura degli
          oneri  connessi  alle  funzioni  attribuite  alle regioni a
          statuto ordinario di cui al comma 1.».
              - Si  riporta  il testo del comma 675 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «675.  All'art.  6  del decreto legislativo 18 febbraio
          2000,  n.  56,  e'  aggiunto  il  seguente comma: "1-bis Le
          aliquote  e le compartecipazioni definitive di cui all'art.
          5,  comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio
          del  secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
          di  attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di
          assicurare  la copertura degli oneri connessi alle funzioni
          attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma
          1".».
              - Si  riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto  e  fino  alla  definizione dei contenuti del nuovo
          patto  di  stabilita' interno, in funzione della attuazione
          del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
          e  degli  enti  locali  di  deliberare aumenti dei tributi,
          delle    addizionali,    delle    aliquote   ovvero   delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge  dello  Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
          sanitario,  le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 174,
          della   legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  e all'art. 1, comma 796, lettera b) , della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nonche',   per   gli   enti   locali,   gli  aumenti  e  le
          maggiorazioni  gia'  previsti  dallo  schema di bilancio di
          previsione   presentato  dall'organo  esecutivo  all'organo
          consiliare  per l'approvazione nei termini fissati ai sensi
          dell'art.  174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267.».