Art. 77-quater.
         (( Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
        della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa ))
    ((  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009 l'applicazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e'
estesa:
    a)  alle  regioni  a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e
con quelle di cui all'articolo 77-ter;
    b)  a  tutti  gli  enti  locali di cui al testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
    c)  alle  Aziende  sanitarie  locali,  alle  Aziende ospedaliere,
compresi  le  aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2
del  decreto  legislativo  21  dicembre 1999, n. 517, e i policlinici
universitari  a  gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a
carattere    scientifico   di   diritto   pubblico,   agli   Istituti
zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
    2.  Le  somme  che  affluiscono  mensilmente  a titolo di imposta
regionale  sulle  attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  ai conti
correnti  di  tesoreria  di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto
legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il
quinto  giorno  lavorativo  del  mese successivo, presso il tesoriere
regionale  o  provinciale.  Resta  ferma  per  le  regioni  a statuto
ordinario,   fino  alla  determinazione  definitiva  della  quota  di
compartecipazione    all'imposta    sul    valore   aggiunto   (IVA),
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma  321,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, e successive
modificazioni.  Conseguentemente  le  eventuali  eccedenze di gettito
IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti
derivanti  dalle  manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  -
rispetto  alle  previsioni  delle imposte medesime effettuate ai fini
del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di
conguaglio.   Resta   altresi'   ferma,  per  la  Regione  siciliana,
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 )).
    ((  3.  L'anticipazione  mensile per il finanziamento della spesa
sanitaria,  di  cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge
27  dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario
e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali
infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite
ai  sensi  del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto
ordinario  e  del  comma  5  per  la  Regione  siciliana.  In caso di
necessita'  i  recuperi  delle  anticipazioni sono effettuati anche a
valere  sulle  somme  affluite  nell'esercizio  successivo  sui conti
correnti  di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  ovvero  sulle somme da erogare a qualsiasi
titolo a carico del bilancio statale )).
    ((  4.  Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di
cui  all'articolo  2,  comma  4,  del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a
statuto   ordinario   nella  misura  risultante  dall'ultimo  riparto
effettuato,  previo  accantonamento di un importo corrispondente alla
quota   del   finanziamento   indistinto   del  fabbisogno  sanitario
condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, ai sensi
della legislazione vigente.
   5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo
di  Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive   destinate   al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale,  previo  accantonamento  di un importo corrispondente alla
quota   del   finanziamento   indistinto   del  fabbisogno  sanitario
condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, ai sensi
delle legislazione vigente )).
    ((  6.  Al  fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in  funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e
successive  modificazioni,  all'articolo 1, comma 321, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  e  all'articolo  39,  comma 1, del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare
le  somme  relative  all'IRAP  e  all'addizionale regionale all'IRPEF
accertate  in  eccesso  rispetto  agli importi delle medesime imposte
spettanti   a   titolo  di  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi
delle  norme  vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla   ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie  complessive
destinate  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  e
rispetto    agli    importi    delle   medesime   imposte   derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A
tal  fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e
sull'addizionale  regionale  all'IRPEF,  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i
gettiti    relativi    all'ultimo   anno   consuntivabile   indicando
contestualmente  una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni
compresi  nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne
da' comunicazione alle regioni )).
    (( 7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Le  entrate  costituite da assegnazioni, contributi e quanto
altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate  per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono  comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di indebitamento
assistite,  in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla  devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano )).».
    ((  8.  Le  risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al
comma  1,  lettera  c)  a  carico  diretto  del bilancio statale sono
accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire
presso  la  sezione  di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla
data  del  31  dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali
per  spese  correnti  e  per  spese in conto capitale, intestate alle
stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali
costanti  del venti per cento. Su richiesta della Regione competente,
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe  al  limite  del  prelievo  annuale  del  20  per  cento,  da
riassorbire negli esercizi successivi )).
    ((  9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia
le  disposizioni  relative  alle  sperimentazioni  per il superamento
della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  n.  31855  del  4
settembre  1998  e  n.  152772  del 3 giugno 1999 e con i decreti del
Ministro  dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e
n.  83361  dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 18 luglio 2005 )).
    ((  10.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
per  il  periodo  rispettivamente  previsto fino alla definizione dei
contenuti  del  nuovo  patto  di  stabilita' interno nel rispetto dei
saldi fissati )).
    ((  11.  Gli  enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle
operazioni   degli   Enti   pubblici   (SIOPE),  istituito  ai  sensi
dell'articolo  28,  commi  3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri
non  sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni.  I prospetti dei dati SIOPE e
delle  disponibilita'  liquide costituiscono un allegato obbligatorio
del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato,  sono  stabilite,  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli
30  e  32  della  legge  n.  468  del  1978  per il mancato invio dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  7  agosto  1997,  n. 279 (Individuazione delle
          unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
              «Art.  7  (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
          tesoreria  unica).  -  1.  Il  sistema  di  tesoreria unica
          introdotto   dalla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e'
          modificato,  per  le  regioni e gli enti locali, secondo le
          disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
              2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi
          e  quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente,
          dal  bilancio  dello  Stato,  devono essere versate, per le
          regioni,  nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati
          presso  la  tesoreria  centrale dello Stato e, per gli enti
          locali,  nelle  contabilita'  speciali infruttifere ad essi
          intestate  presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
          Stato.   Tra  le  predette  entrate  sono  comprese  quelle
          provenienti  da  operazioni  di indebitamento assistite, in
          tutto  o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia
          in  conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province autonome si applicano le
          norme statutarie e le relative norme di attuazione.
              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
          quelle   indicate   nel  comma  2,  che  sono  escluse  dal
          riversamento   nella   tesoreria   statale,  devono  essere
          prioritariamente  utilizzate per i pagamenti disposti dagli
          enti  di  cui  al  comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
          vigente normativa.
              4.  I  tesorieri  degli  enti  di  cui  al comma 1 sono
          direttamente   responsabili   dei   pagamenti  eseguiti  in
          difformita'  di  quanto  disposto  dal  comma 3. In caso di
          inadempienza  il  tesoriere e' tenuto al riversamento nella
          tesoreria  statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
          difformita'  ed  e'  tenuto  altresi' a versare ad apposito
          capitolo  dell'entrata  statale  l'ammontare corrispondente
          all'applicazione  dell'interesse  legale,  sull'importo del
          pagamento,  calcolato  per  il periodo intercorrente tra la
          data  del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
          riversamento.
              5.  Ai  fini  del  rispetto del criterio di prioritario
          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
          derivanti  da  entrate proprie depositate presso il sistema
          bancario,   anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate  in
          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
          per  la  quiescenza  del  personale  dipendente, previsti e
          disciplinati  da particolari disposizioni, e con esclusione
          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
          liberalita' di privati destinati a borse di studio.
              6.  Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica sono stabilite le eventuali
          ed   ulteriori   modalita'   che   si  rendesse  necessario
          disciplinare  per  l'attuazione delle norme sulla tesoreria
          unica.».
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante  «testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28
          settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517  (Disciplina  dei
          rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
          norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
              «Art.  2  (Aziende  ospedaliero-universitarie). - 1. La
          collaborazione   fra   Servizio   sanitario   nazionale   e
          universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4,
          ultimo     periodo,     e     5,     attraverso     aziende
          ospedaliero-universitarie,   aventi  autonoma  personalita'
          giuridica,  le  quali  perseguono  le  finalita'  di cui al
          presente articolo.
              2.   Per   un   periodo  transitorio  di  quattro  anni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, le aziende
          ospedaliero-universitarie    si    articolano,    in    via
          sperimentale, in due tipologie organizzative:
                a)  aziende  ospedaliere  costituite  in seguito alla
          trasformazione  dei  policlinici  universitari  a  gestione
          diretta,   denominate   aziende  ospedaliere  universitarie
          integrate con il Servizio sanitario nazionale;
                b)    aziende    ospedaliere    costituite   mediante
          trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
          prevalenza  del  corso  di  laurea in medicina e chirurgia,
          anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
          denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
              3.  A1 termine del quadriennio di sperimentazione, alle
          aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista
          dal  presente  decreto, salvo gli adattamenti necessari, in
          base   anche   ai   risultati  della  sperimentazione,  per
          pervenire   al   modello   aziendale   unico   di   azienda
          ospedaliero-universitaria.  Gli  eventuali adattamenti sono
          definiti  con  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, su
          proposta  dei  Ministri  della  sanita'  e dell'universita'
          della  ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
          con apposito provvedimento legislativo.
              4.  Per  le  attivita'  assistenziali  essenziali  allo
          svolgimento  delle funzioni istituzionali di didattica e di
          ricerca  dell'universita'  di  cui all'art. 1, la regione e
          l'universita'   individuano,  in  conformita'  alle  scelte
          definite   dal  Piano  sanitario  regionale,  l'azienda  di
          riferimento  di  cui  ai  commi  1  e  2. Tali aziende sono
          caratterizzate  da  unitarieta'  strutturale  e  logistica.
          Qualora  nell'azienda  di riferimento non siano disponibili
          specifiche  strutture essenziali per l'attivita' didattica,
          l'universita'  concorda  con  la  regione,  nell'ambito dei
          protocolli  di  intesa,  l'utilizzazione di altre strutture
          pubbliche.
              5.  Le  universita' concordano altresi' con la regione,
          nell'ambito   dei   protocolli   d'intesa,  ogni  eventuale
          utilizzazione,   tramite   l'azienda   di  riferimento,  di
          specifiche  strutture  assistenziali  private, purche' gia'
          accreditate  e  qualora  non  siano  disponibili  strutture
          nell'azienda  di  riferimento  e, in via subordinata, nelle
          altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
              6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito
          della  programmazione  sanitaria  nazionale  e  regionale e
          concorrono  entrambe  sia al raggiungimento degli obiettivi
          di   quest'ultima,   sia  alla  realizzazione  dei  compiti
          istituzionali     dell'universita',    in    considerazione
          dell'apporto   reciproco   tra  le  funzioni  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  quelle  svolte  dalle  facolta' di
          medicina  e  chirurgia.  Le  attivita' assistenziali svolte
          perseguono  l'efficace  e  sinergica  integrazione  con  le
          funzioni  istituzionali  dell'universita',  sulla  base dei
          principi   e   delle   modalita'   proprie   dell'attivita'
          assistenziale  del Servizio sanitario nazionale, secondo le
          specificazioni definite nel presente decreto.
              7.  Le  aziende ospedaliere integrate con l'universita'
          di  cui al comma 2, lettera b) , sono costituite secondo il
          procedimento  previsto  nell'art. 4 del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni; la
          proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'.
          Le  modalita'  organizzative  e  gestionali di tali aziende
          sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  502,  e  successive  modificazioni, salve le specifiche
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              8.  Le  aziende ospedaliere universitarie integrate con
          il  Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
          a)  sono  costituite,  con autonoma personalita' giuridica,
          dall'universita',  d'intesa  con  la  regione,  ed  operano
          secondo  modalita'  organizzative  e gestionali determinate
          dall'azienda  in  analogia alle disposizioni degli articoli
          3,  3-bis  3-ter  e  4  del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,  salve  le
          specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
              9.  Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli
          articoli  8-bis 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, salvo
          quanto previsto dal presente decreto.
              10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 40 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              «Art.  40  (Modalita'  per  il riversamento dell'Irap e
          dell'addizionale  Irpef).  -  1.  Ai  fini  del  versamento
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
          dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  di  cui  all'art.  50  alle regioni, sono
          istituiti   presso   la   tesoreria  centrale  dello  Stato
          specifici   conti   correnti  infruttiferi  intestati  alle
          regioni  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano e,
          presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale dello Stato
          operanti   nei  capoluoghi  di  regione  e  nelle  predette
          province  autonome,  specifiche  contabilita'  speciali  di
          girofondi   intestate   alle   stesse  regioni  e  province
          autonome.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 13 del
          decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  fiscale, a norma dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «3.  Per  il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  un  fondo di garanzia per
          compensare  le  regioni a statuto ordinario delle eventuali
          minori   entrate  dell'IRAP  e  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF,  commisurata  all'aliquota  dello  0,5 per cento
          rispetto  alle  previsioni delle imposte medesime contenute
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.».
              - Si  riporta  il testo del comma 321 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266/2005:
              «321.  Alla  definitiva determinazione delle aliquote e
          delle  compartecipazioni  di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
          decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, si provvede
          nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'art.
          119  della  Costituzione;  conseguentemente,  il  fondo  di
          garanzia   di   cui   all'art.   13  dello  stesso  decreto
          legislativo  n.  56 del 2000 e' attribuito fino al predetto
          termine   tenendo  conto  che  l'aliquota  dell'addizionale
          regionale  all'IRPEF  e'  commisurata  allo  0,9  per cento
          dall'anno 2004.».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del gia'
          citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
              «Art.  39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
          -  1.  Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro della sanita',
          d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni,  delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
              - Si  riporta  il  testo della lettera d) del comma 796
          dell'art. 1 della gia' citata legge 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                lettere da a) a c) (omissis);
                d)   al   fine   di   consentire  in  via  anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
                  1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
          6,  del  decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008  e  2009,  e'  autorizzato  a concedere alle regioni a
          statuto  ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
          indicate  alla lettera a) del presente comma da accreditare
          sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
          tesorerie  provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
          per  cento  delle  somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta  dall'intesa
          espressa,  ai  sensi  delle norme vigenti, dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle  disponibilita'  finanziarie complessive destinate al
          finanziamento   del  Servizio  sanitario  nazionale  per  i
          medesimi anni;
                  2)  per  gli  anni  2007, 2008 e 2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
                  3)  alle  regioni  che  abbiano  superato tutti gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12  della  citata  intesa  23  marzo  2005, si riconosce la
          possibilita'   di   un   incremento  di  detta  percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
                  4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3 per cento nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
                  5)  nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
                  6)   sono   autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,
          eventuali  recuperi  necessari anche a carico delle somme a
          qualsiasi  titolo  spettanti  alle regioni per gli esercizi
          successivi;
                  7)  sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'art.  12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,
          nonche'  alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di cui
          all'art.  18,  comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi  sono definiti dal Ministero della salute di intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                lettere da e) a z) (omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  fiscale, a norma dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  sentito  il Ministero
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  sono  stabilite annualmente entro il 30
          settembre  di  ciascun anno per il triennio successivo, per
          ciascuna  regione sulla base dei criteri previsti dall'art.
          7:
                a)  la  quota  di compartecipazione all'IVA di cui al
          comma 3;
                b)   la   quota   di   concorso   alla   solidarieta'
          interregionale;
                c)   la   quota   da  assegnare  a  titolo  di  fondo
          perequativo nazionale;
                d)  le  somme  da erogare a ciascuna regione da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.».
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del gia'
          citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
              «3.  Per  il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  un  fondo di garanzia per
          compensare  le  regioni a statuto ordinario delle eventuali
          minori   entrate  dell'IRAP  e  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF,  commisurata  all'aliquota  dello  0,5 per cento
          rispetto  alle  previsioni delle imposte medesime contenute
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.».
              - Si  riporta  il testo del comma 321 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «321.  Alla  definitiva determinazione delle aliquote e
          delle  compartecipazioni  di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
          decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, si provvede
          nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'art.
          119  della  Costituzione;  conseguentemente,  il  fondo  di
          garanzia   di   cui   all'art.   13  dello  stesso  decreto
          legislativo  n.  56 del 2000 e' attribuito fino al predetto
          termine   tenendo  conto  che  l'aliquota  dell'addizionale
          regionale  all'IRPEF  e'  commisurata  allo  0,9  per cento
          dall'anno 2004.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 39 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              «Art.  39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
          -  1.  Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro della sanita',
          d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni,  delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 28 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
              «Art.  28  (Acquisizione  di  informazioni).  - 1. Allo
          scopo  di  assicurare  il  perseguimento degli obiettivi di
          finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
          provvede  all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul
          comportamento  degli  enti  ed  organismi  pubblici  di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
          convenzioni  CONSIP,  avvalendosi dei propri rappresentanti
          nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti
          ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
              2.  Qualora  non sia prevista la presenza di un proprio
          rappresentante  in  seno  al  collegio  dei  revisori o dei
          sindaci,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo'
          acquisire  le suddette informazioni avvalendosi, in caso di
          mancato  o  tempestivo  riscontro,  anche  del collegio dei
          revisori  o  dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o
          dei   servizi  di  controllo  interno  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
              3.  Al  fine  di  garantire  la  rispondenza  dei conti
          pubblici   alle   condizioni  dell'art.  104  del  Trattato
          istitutivo   della   Comunita'   europea   e   delle  norme
          conseguenti,  tutti  gli incassi e i pagamenti, e i dati di
          competenza   economica   rilevati   dalle   amministrazioni
          pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati
          con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
              4.  Le  banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
          cassa  e  gli  uffici postali che svolgono analoghi servizi
          non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
          codificazione di cui al comma 5.
              5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
          decreti,  la  codificazione,  le  modalita'  e  i tempi per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 3 e 4;
          analogamente  provvede,  con  propri  decreti, ad apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
              6. (Omissis).
              7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».
              - Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 della gia'
          citata legge 468/1978:
              «Art.  30  (Conti  di  cassa).  -  1.  Entro il mese di
          febbraio  di  ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al
          Parlamento  una  relazione  sulla  stima del fabbisogno del
          settore  statale  per  l'anno in corso, quale risulta delle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto   con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi
          nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
          indicati  i  criteri  adottati  per  la  formulazione delle
          previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
          debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il Ministro del
          bilancio   e   della   programmazione  economica  invia  al
          Parlamento  una  relazione contenente i dati sull'andamento
          dell'economia  nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
          previsioni per l'esercizio in corso.
              2.  Entro  i  mesi  di  maggio,  agosto  e  novembre il
          Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento una relazione
          sui  risultati  conseguiti  dalle  gestioni  di  cassa  del
          bilancio  statale  e  della tesoreria, rispettivamente, nel
          primo,  secondo  e  terzo trimestre dell'anno in corso, con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
              3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del  tesoro,  presenta  altresi' al Parlamento per l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti  di  cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
          la  stima  della previsione di cassa per l'anno in corso, i
          risultati  riferiti  ai  trimestri  di  cui  al comma 2 e i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
              4.  Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi  previsionali e i dati periodici della gestione di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio   e   ottobre,   i  comuni  e  le  province  debbono
          trasmettere  alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di
          cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
              6.  In  detti  prospetti devono, in particolare, essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
              7.  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio,  maggio,  agosto  e  novembre i dati di cui sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
              8.  Nella  relazione  sul  secondo  trimestre di cui al
          comma  2,  il  Ministro  del  tesoro comunica al Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              9.  A  tal  fine,  gli  enti  di  cui  al  comma  5 con
          esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende di servizi debbono
          comunicare   entro   il   30   giugno   informazioni  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              10.  I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro   il   15  giugno.  Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare  tali  dati e ad inviarli entro lo stesso mese di
          giugno  al  Ministero  del  tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
              11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi.».
              «Art. 32 (Giacenze di tesoreria degli enti pubblici). -
          Gli  enti  pubblici,  allo  scadere  delle  convenzioni  di
          tesoreria,  in  vigore  al  31  gennaio  1978,  sono tenuti
          all'attuazione  delle  prescrizioni  di  cui  alla  legge 6
          agosto 1966, n. 629.
              Sono  abrogate le norme che derogano, per singoli enti,
          alle disposizioni predette.
              Non  possono  essere  effettuati pagamenti a valere sui
          conti  aperti  presso  la  tesoreria  dello Stato quando le
          disponibilita'  depositate  dall'ente  presso le aziende di
          credito  superino,  la  misura  massima determinata a norma
          dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.
              Gli  enti  cui  si  applica  la  presente  legge devono
          produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una
          dichiarazione,   sottoscritta  dal  proprio  rappresentante
          legale,    dalla    quale    risulti    l'ammontare   delle
          disponibilita' depositate presso le aziende di credito.
              Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'art.
          25  devono  essere  in  armonia  con le previsioni di cassa
          comunicate dagli enti stessi.
              In  assenza  della  dichiarazione  di cui al precedente
          quarto  comma,  nonche'  dei prospetti di cui al precedente
          art.  30, non puo' essere effettuato alcun prelevamento dal
          conto  presso  la  tesoreria dello Stato da parte dell'ente
          interessato.».
              - Si  riporta il testo del decreto legislativo 7 agosto
          1997,  n.  279 (Individuazione delle unita' previsionali di
          base  del  bilancio  dello  Stato,  riordino del sistema di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997,  n. 195, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7  (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
          tesoreria  unica).  -  1.  Il  sistema  di  tesoreria unica
          introdotto   dalla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e'
          modificato,  per  le  regioni e gli enti locali, secondo le
          disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
               2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
          quanto  altro  proveniente  direttamente dal bilancio dello
          Stato  devono  essere  versate  per le regioni, le province
          autonome  e  gli  enti  locali  nelle contabilita' speciali
          infruttifere   ad  essi  intestate  presso  le  sezioni  di
          tesoreria  provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
          sono   comprese   quelle   provenienti   da  operazioni  di
          indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
          finanziari  dello  Stato sia in conto capitale che in conto
          interessi,  nonche'  quelle  connesse  alla  devoluzione di
          tributi  erariali  alle  regioni  a statuto speciale e alle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».
              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
          quelle   indicate   nel  comma  2,  che  sono  escluse  dal
          riversamento   nella   tesoreria   statale,  devono  essere
          prioritariamente  utilizzate per i pagamenti disposti dagli
          enti  di  cui  al  comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
          vigente normativa.
              4.  I  tesorieri  degli  enti  di  cui  al comma 1 sono
          direttamente   responsabili   dei   pagamenti  eseguiti  in
          difformita'  di  quanto  disposto  dal  comma 3. In caso di
          inadempienza  il  tesoriere e' tenuto al riversamento nella
          tesoreria  statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
          difformita'  ed  e'  tenuto  altresi' a versare ad apposito
          capitolo  dell'entrata  statale  l'ammontare corrispondente
          all'applicazione  dell'interesse  legale,  sull'importo del
          pagamento,  calcolato  per  il periodo intercorrente tra la
          data  del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
          riversamento.
              5.  Ai  fini  del  rispetto del criterio di prioritario
          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
          derivanti  da  entrate proprie depositate presso il sistema
          bancario,   anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate  in
          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
          per  la  quiescenza  del  personale  dipendente, previsti e
          disciplinati  da particolari disposizioni, e con esclusione
          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
          liberalita' di privati destinati a borse di studio.
              6.  Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica sono stabilite le eventuali
          ed   ulteriori   modalita'   che   si  rendesse  necessario
          disciplinare  per  l'attuazione delle norme sulla tesoreria
          unica.».