Art. 78.
               Disposizioni urgenti per Roma capitale
  1.   Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strutturali  di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi  indicati  dall'articolo  119 della Costituzione, nelle more
dell'approvazione  della  legge di disciplina dell'ordinamento, anche
contabile,  di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della  Costituzione,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  il  Sindaco  del comune di Roma, (( senza nuovi o maggiori
oneri  a carico del bilancio dello Stato )) , e' nominato Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricognizione  della  situazione
economico-finanziaria   del   comune   e   delle   societa'  da  esso
partecipate,   con   esclusione   di   quelle   quotate  nei  mercati
regolamentati,  e per la predisposizione ed attuazione di un piano di
rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo  VIII  del  (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18
agosto   2000,   n.   267,  di  cui  puo'  avvalersi  il  Commissario
straordinario,  parificato  a  tal  fine  all'organo straordinario di
liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
    b)  su  proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari,  ai  quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal  Commissario,  uno  dei  quali  scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  uno  tra  i dirigenti della Ragioneria
generale  dello  Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla carriera
prefettizia  o  dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione   di   fuori   ruolo  o  di  comando  per  l'intera  durata
dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli  anzidetti  incarichi  gli
organi   commissariali   non   hanno  diritto  ad  alcun  compenso  o
indennita',  oltre  alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto  della  nomina,  e  si avvalgono delle strutture comunali. I
relativi   posti   di  organico  sono  indisponibili  per  la  durata
dell'incarico.
  3.  La  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
competenze   ordinarie   degli  organi  comunali  relativamente  alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate  di cui al comma 1,
gestito  con  separato  bilancio,  entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario
straordinario  al  Governo,  che  l'approva entro i successivi trenta
giorni,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
individuando  le  coperture  finanziarie  necessarie  per la relativa
attuazione   nei   limiti   delle  risorse  allo  scopo  destinate  a
legislazione  vigente.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una apposita
contabilita'  speciale.  Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita'  indicate  al  comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni  di  legge,  tutte  le  somme  derivanti da obbligazioni
contratte,  a  qualsiasi  titolo,  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
garantire  il  sollecito  rientro  dall'indebitamento  pregresso.  Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione  del  piano,  dalle  obbligazioni  contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo  non  puo'  procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  6.  I  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi  1  e  2  prevedono  in  ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni  contratte  anteriormente  alla  data  di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi
2,  3  e  4  dell'articolo  248  e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267. Tutte le entrate del
comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei  successivi anni sono
attribuite   alla  gestione  corrente,  di  competenza  degli  organi
istituzionali dell'Ente.
  7.  Ai  fini  dei  commi  precedenti,  per  il  comune di Roma sono
prorogati  di  sei  mesi  i  termini  previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera
di  cui  all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
  8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di rientro di cui al
presente  articolo,  la  Cassa  Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune  di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui
primi   futuri   trasferimenti   statali   ad  esclusione  di  quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.
 
          Riferimenti normativi:
              - Per  il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi
          in note all'art. 62.
              - Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione:
              «Art.  114.  -  La Repubblica e' costituita dai comuni,
          dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
          dallo Stato.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  sono  enti  autonomi  con propri statuti, poteri e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
              Roma  e'  la  capitale della Repubblica. La legge dello
          Stato disciplina il suo ordinamento.».
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante  «testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28
          settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 246 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.   246   (Deliberazione  di  dissesto).  -  1.  La
          deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
          di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente
          locale  nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le cause
          che  hanno  determinato il dissesto. La deliberazione dello
          stato  di  dissesto  non  e'  revocabile.  Alla  stessa  e'
          allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
          economico  finanziaria  che  analizza  le  cause  che hanno
          provocato il dissesto.
              2.   La   deliberazione  dello  stato  di  dissesto  e'
          trasmessa,  entro cinque giorni dalla data di esecutivita',
          al  Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso
          la  Corte  dei  conti competente per territorio, unitamente
          alla  relazione  dell'organo di revisione. La deliberazione
          e'  pubblicata  per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente  al  decreto  del Presidente della Repubblica di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
              3.  L'obbligo  di deliberazione dello stato di dissesto
          si  estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
          nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3.
              4.  Se,  per  l'esercizio  nel corso del quale si rende
          necessaria   la   dichiarazione   di   dissesto,  e'  stato
          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
          continua   ad  esplicare  la  sua  efficacia  per  l'intero
          esercizio  finanziario,  intendendosi  operanti  per l'ente
          locale  i  divieti  e  gli obblighi previsti dall'art. 191,
          comma  5.  In  tal  caso, la deliberazione di dissesto puo'
          essere  validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
          all'art.  248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini
          iniziali,  propri dell'organo straordinario di liquidazione
          e  del  consiglio  dell'ente,  sono differiti al 1° gennaio
          dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il
          dissesto.   Ove   sia  stato  gia'  approvato  il  bilancio
          preventivo   per   l'esercizio   successivo,  il  consiglio
          provvede alla revoca dello stesso.
              5.  Le  disposizioni  relative  alla  valutazione delle
          cause  di  dissesto  sulla base della dettagliata relazione
          dell'organo   di   revisione  di  cui  al  comma  1  ed  ai
          conseguenti  oneri  di  trasmissione  di  cui al comma 2 si
          applicano   solo   ai   dissesti  finanziari  deliberati  a
          decorrere dal 25 ottobre 1997.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 248 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.   248   (Conseguenze   della   dichiarazione   di
          dissesto).  - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto,
          e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono
          sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
              2.  Dalla  data  della dichiarazione di dissesto e sino
          all'approvazione  del  rendiconto  di  cui all'art. 256 non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti  dell'ente  per  i  debiti  che  rientrano  nella
          competenza  dell'organo  straordinario  di liquidazione. Le
          procedure  esecutive pendenti alla data della dichiarazione
          di  dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini  per
          l'opposizione  giudiziale  da  parte dell'ente, o la stessa
          benche'   proposta  e'  stata  rigettata,  sono  dichiarate
          estinte  d'ufficio  dal giudice con inserimento nella massa
          passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
          e spese.
              3.   I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la
          deliberazione  dello stato di dissesto non vincolano l'ente
          ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
          fini dell'ente e le finalita' di legge.
              4.  Dalla  data  della deliberazione di dissesto e sino
          all'approvazione  del  rendiconto  di  cui  all'art.  256 i
          debiti   insoluti  a  tale  data  e  le  somme  dovute  per
          anticipazioni  di  cassa  gia'  erogate  non producono piu'
          interessi  ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione monetaria.
          Uguale  disciplina  si  applica  ai  crediti  nei confronti
          dell'ente   che   rientrano  nella  competenza  dell'organo
          straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
          loro liquidita' ed esigibilita'.
              5.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 1 della
          legge  14  gennaio  1994,  n. 20, gli amministratori che la
          Corte  dei  conti  ha  riconosciuto  responsabili, anche in
          primo  grado,  di  danni da loro prodotti, con dolo o colpa
          grave,  nei  cinque  anni  precedenti  il  verificarsi  del
          dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo
          di  cinque  anni,  incarichi  di assessore, di revisore dei
          conti  di  enti  locali  e di rappresentante di enti locali
          presso  altri  enti,  istituzioni  ed  organismi pubblici e
          privati,  ove  la Corte, valutate le circostanze e le cause
          che  hanno  determinato  il dissesto, accerti che questo e'
          diretta  conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
          l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 255 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267/2000:
              «12.  Nei  confronti  della massa attiva determinata ai
          sensi  del  presente  articolo non sono ammessi sequestri o
          procedure  esecutive.  Le procedure esecutive eventualmente
          intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 193 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267/2000:
              «2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di
          contabilita'  dell'ente locale, e comunque almeno una volta
          entro  il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
          provvede  con  delibera ad effettuare la ricognizione sullo
          stato  di  attuazione  dei programmi. In tale sede l'organo
          consiliare  da' atto del permanere degli equilibri generali
          di  bilancio  o,  in  caso di accertamento negativo, adotta
          contestualmente  i  provvedimenti  necessari per il ripiano
          degli  eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano
          dell'eventuale  disavanzo di amministrazione risultante dal
          rendiconto  approvato  e,  qualora  i  dati  della gestione
          finanziaria    facciano    prevedere   un   disavanzo,   di
          amministrazione   o   di  gestione,  per  squilibrio  della
          gestione  di  competenza ovvero della gestione dei residui,
          adotta  le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
          deliberazione  e'  allegata  al  rendiconto  dell'esercizio
          relativo.».