Art. 55. 
               (Bilancio e programmazione finanziaria) 
1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
riservato alla legge dello Stato. 
2. I comuni e le province deliberano entro il 31 ottobre il  bilancio
di  previsione  per  l'anno   successivo,   osservando   i   principi
dell'universalita', dell'integralita'  e  del  pareggio  economico  e
finanziario. 
3.  Il  bilancio  e'  corredato  di  una  relazione  previsionale   e
programmatica e di un bilancio pluriennale di durata  pari  a  quello
della regione di appartenenza. 
4. Il bilancio e i suoi allegati devono comunque  essere  redatti  in
modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed  interventi.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte  del  responsabile  del
servizio finanziario. Senza tale  attestazione  l'atto  e'  nullo  di
diritto. 
6. I  risultati  di  gestione  sono  rilevati  mediante  contabilita'
economica e dimostrati  nel  rendiconto  comprendente  il  conto  del
bilancio e il conto del patrimonio. 
7. Al conto consuntivo e' allegata una relazione  illustrativa  della
giunta che esprime le valutazioni di efficacia  dell'azione  condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai  programmi  ed  ai
costi sostenuti. 
8. Il conto consuntivo e' deliberato dal consiglio entro il 30 giugno
dell'anno successivo.