Art. 56. 
                     (Deliberazioni a contrattare 
                        e relative procedure) 
1. La stipulazione dei contratti deve essere  preceduta  da  apposita
deliberazione indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la  sua  forma  e  le  clausole  ritenute
essenziali; 
c) le modalita' di scelta del contraente ammesse  dalle  disposizioni
vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello  Stato  e
le ragioni che ne sono alla base. 
2. Gli  enti  locali  si  attengono  alle  procedure  previste  dalla
normativa della  Comunita'  economica  europea  recepita  o  comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.