Art. 57. (Revisione economico-finanziaria) 1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri. 2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta. 4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. Il collegio dei revisori, in conformita' allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. 6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione. 7. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio. 8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti la revisione economico-finanziaria e' affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 9. Lo statuto puo' prevedere forme di controllo economico interno della gestione.