Art. 60. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60) 
                    Registro di entrata e uscita 
  1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito,  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I,  II,  III,  IV  e  V
previste  dall'articolo  14  deve  essere  iscritto  in  un  registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna,  abrasione  o  aggiunta,  in
ordine cronologico,  secondo  un'unica  progressione  numerica,  deve
essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di  uscita  delle
sostanze predette. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina
dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima  pagina  gli
estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il  numero  delle
pagine di cui il registro e' costituito. 
  2. Il registro deve  essere  conforme  a  modello  predisposto  dal
Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro. 
 
          Nota all'art. 60:
             -  Con  D.M.  20  aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  121 dell'8 maggio 1976, come  modificato  dal
          D.M.  15 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
          80 del 3 aprile 1985, e' stato  approvato  il  registro  di
          entrata  e  di uscita per gli enti e le imprese autorizzate
          alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso
          di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.
            -  Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 1› luglio
          1976,  recante:   "Impiego   di   tabulati   per   macchine
          elettrocontabili  in  alternativa  al registro di entrata e
          uscita  di  stupefacenti,  sostanze   psicotrope   e   loro
          preparazioni",  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 185
          del 15 luglio 1976:
             "Art.  1.  - Con effetto dal 1› luglio 1976 gli enti, le
          imprese e le farmacie che intendono avvalersi dei  tabulati
          elettrocontabili  devono  darne  comunicazione  per lettera
          raccomandata al Ministero della sanita' - Ufficio  centrale
          stupefacenti.
             Art.  2.  -  Le  pagine dei tabulati devono contenere la
          ragione  sociale  dell'impresa  e  devono  essere  numerate
          progressivamente e firmate dall'autorita' sanitaria locale,
          che   riporta    nella    prima    pagina    gli    estremi
          dell'autorizzazione  e dichiara nell'ultima il numero delle
          pagine di cui e' composto il tabulato.
             Art.   3.   -   Per   ogni   singola  voce,  sostanza  o
          preparazione, che  deve  essere  chiaramente  identificata,
          deve essere registrato in modo continuo, partendo dal saldo
          precedente,  ogni  movimento  di  entrata   e   di   uscita
          nell'ordine    cronologico    effettivo,    chiudendo    la
          registrazione con un nuovo saldo.
             Ad   ogni  movimento  di  entrata  e  di  uscita  devono
          corrispondere  il  numero  d'ordine  progressivo,  la  data
          dell'effettivo  movimento, gli estremi del buono d'acquisto
          o del permesso di importazione/ esportazione, l'indicazione
          se  trattasi  di  entrata  o  di uscita, la ragione sociale
          dell'impresa o il nome e cognome  del  farmacista  titolare
          cui  il  movimento  si  riferisce  completi di indirizzo. I
          numeri  d'ordine  iscritti   in   prima   colonna   debbono
          appartenere ad un'unica serie continua e progressiva, anche
          se si riferiscono a prodotti diversi.
             Per   operazioni   di   entrata   o  di  uscita  diverse
          dall'acquisto, vendita o cessione dovra' essere specificata
          la motivazione relativa.
             Art.  4. - Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi
          di  forza   maggiore   documentabili,   come   di   seguito
          specificate.
             Il  movimento  di entrata e di uscita delle preparazioni
          nel magazzino prodotti  finiti  delle  imprese  autorizzate
          all'impiego,  nel  magazzino  dei  grossisti  e  depositari
          autorizzati e nelle farmacie deve essere  registrato  entro
          il   trentesimo  giorno  dall'avvenuto  movimento;  per  le
          farmacie le operazioni di uscita possono essere  registrate
          con un unico dato riassuntivo mensile.
             Al  31  dicembre  di  ogni  anno  dovra' essere fatta la
          chiusura annuale con i totali delle entrate e delle  uscite
          e  con  i  saldi  iniziali e finali per tutte le sostanze o
          preparazioni in carico".