Art. 60.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 60)
Registro di entrata e uscita
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze
stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V
previste dall'articolo 14 deve essere iscritto in un registro
speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in
ordine cronologico, secondo un'unica progressione numerica, deve
essere tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
sostanze predette. Tale registro e' numerato e firmato in ogni pagina
dall'autorita' sanitaria locale, che riporta nella prima pagina gli
estremi della autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui il registro e' costituito.
2. Il registro deve essere conforme a modello predisposto dal
Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
Nota all'art. 60:
- Con D.M. 20 aprile 1976, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 121 dell'8 maggio 1976, come modificato dal
D.M. 15 marzo 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 3 aprile 1985, e' stato approvato il registro di
entrata e di uscita per gli enti e le imprese autorizzate
alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso
di stupefacenti e sostanze psicotrope e per le farmacie.
- Si riporta il testo dell'articolato del D.M. 1 luglio
1976, recante: "Impiego di tabulati per macchine
elettrocontabili in alternativa al registro di entrata e
uscita di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro
preparazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185
del 15 luglio 1976:
"Art. 1. - Con effetto dal 1 luglio 1976 gli enti, le
imprese e le farmacie che intendono avvalersi dei tabulati
elettrocontabili devono darne comunicazione per lettera
raccomandata al Ministero della sanita' - Ufficio centrale
stupefacenti.
Art. 2. - Le pagine dei tabulati devono contenere la
ragione sociale dell'impresa e devono essere numerate
progressivamente e firmate dall'autorita' sanitaria locale,
che riporta nella prima pagina gli estremi
dell'autorizzazione e dichiara nell'ultima il numero delle
pagine di cui e' composto il tabulato.
Art. 3. - Per ogni singola voce, sostanza o
preparazione, che deve essere chiaramente identificata,
deve essere registrato in modo continuo, partendo dal saldo
precedente, ogni movimento di entrata e di uscita
nell'ordine cronologico effettivo, chiudendo la
registrazione con un nuovo saldo.
Ad ogni movimento di entrata e di uscita devono
corrispondere il numero d'ordine progressivo, la data
dell'effettivo movimento, gli estremi del buono d'acquisto
o del permesso di importazione/ esportazione, l'indicazione
se trattasi di entrata o di uscita, la ragione sociale
dell'impresa o il nome e cognome del farmacista titolare
cui il movimento si riferisce completi di indirizzo. I
numeri d'ordine iscritti in prima colonna debbono
appartenere ad un'unica serie continua e progressiva, anche
se si riferiscono a prodotti diversi.
Per operazioni di entrata o di uscita diverse
dall'acquisto, vendita o cessione dovra' essere specificata
la motivazione relativa.
Art. 4. - Le registrazioni vanno eseguite, salvo i casi
di forza maggiore documentabili, come di seguito
specificate.
Il movimento di entrata e di uscita delle preparazioni
nel magazzino prodotti finiti delle imprese autorizzate
all'impiego, nel magazzino dei grossisti e depositari
autorizzati e nelle farmacie deve essere registrato entro
il trentesimo giorno dall'avvenuto movimento; per le
farmacie le operazioni di uscita possono essere registrate
con un unico dato riassuntivo mensile.
Al 31 dicembre di ogni anno dovra' essere fatta la
chiusura annuale con i totali delle entrate e delle uscite
e con i saldi iniziali e finali per tutte le sostanze o
preparazioni in carico".