Art. 61.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61)
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati
alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Nel registro di entrata e uscita degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14,
deve essere annotata ciascuna operazione di entrata e di uscita o di
passaggio in lavorazione.
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di
passaggio in lavorazione deve risultare anche il numero della
operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata
in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante
sintesi, deve essere registrata in entrata con le indicazioni che
consentono il collegamento con i dati contenuti nel registro di
lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza
devono essere contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla
sostanza stessa, in corrispondenza della registrazione concernente
l'operazione da cui sono state determinate.
Nota all'art. 61:
- Per il modello del registro di entrata e uscita si
veda la nota all'art. 60.