Art. 62. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) 
 Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati 
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e 
                          per le farmacie. 
 
  1. Il registro di entrata e di uscita degli enti  e  delle  imprese
autorizzati all'impiego ed al commercio di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV  e  V  ed  il  registro
delle farmacie per quanto concerne le  sostanze  di  cui  alle  prime
quattro  tabelle  dell'articolo  14,  debbono  essere  chiusi  al  31
dicembre  di  ogni  anno.  La  chiusura   deve   compiersi   mediante
scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle
qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e
qualita' dei prodotti impiegati o  commerciati  durante  l'anno,  con
l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. 
 
          Nota all'art. 62:
             -  Per  il  modello  del registro di entrata e uscita si
          veda la nota all'art. 60.