Art. 62.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e
per le farmacie.
1. Il registro di entrata e di uscita degli enti e delle imprese
autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope di cui alle tabelle I, II, III, IV e V ed il registro
delle farmacie per quanto concerne le sostanze di cui alle prime
quattro tabelle dell'articolo 14, debbono essere chiusi al 31
dicembre di ogni anno. La chiusura deve compiersi mediante
scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle
qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e
qualita' dei prodotti impiegati o commerciati durante l'anno, con
l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
Nota all'art. 62:
- Per il modello del registro di entrata e uscita si
veda la nota all'art. 60.