Art. 63.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63)
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e V
di cui all'articolo 14 devono tenere anche un registro di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario del
Ministero della sanita' all'uopo delegato, nel quale devono essere
iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione, con
indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata
nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna
lavorazione.
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle
imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto
a cinque anni per le officine che impiegano sostanze stupefacenti o
psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme a modello
predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto del
Ministro.
Nota all'art. 63:
- Con D.M. 26 novembre 1977, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 348 del 22 dicembre 1977, e' stato approvato
il registro di lavorazione per gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope.