Art. 63. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) 
Registro di lavorazione per gli enti e le  imprese  autorizzati  alla
         fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV, e  V
di  cui  all'articolo  14  devono  tenere  anche   un   registro   di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario  del
Ministero della sanita' all'uopo delegato, nel  quale  devono  essere
iscritte le quantita' di materie  prime  poste  in  lavorazione,  con
indicazione della loro esatta denominazione e della data  di  entrata
nel reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti  da  ciascuna
lavorazione. 
  2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle
imprese autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto
a cinque anni per le officine che impiegano sostanze  stupefacenti  o
psicotrope; per i commercianti grossisti e per i farmacisti. 
  3. Il registro  di  lavorazione  deve  essere  conforme  a  modello
predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto  del
Ministro. 
 
          Nota all'art. 63:
             -  Con  D.M. 26 novembre 1977, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 348 del 22 dicembre 1977, e'  stato  approvato
          il  registro  di  lavorazione  per  gli  enti  e le imprese
          autorizzati alla fabbricazione di sostanze  stupefacenti  o
          psicotrope.