Art. 64. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) 
 Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici 
   veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti
   terrestri ed aerei e le comunita' temporanee. 
  1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42,  46
e 47 devono essere  annotati  per  ogni  somministrazione,  oltre  il
cognome, il  nome  e  la  residenza  del  richiedente,  salvo  quanto
stabilito   nell'articolo   120,   comma    5,    la    data    della
somministrazione,la denominazione e la quantita'  della  preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna  pagina  del
registro  e'  intestata  ad  una  sola  preparazione  e  deve  essere
osservato un ordine progressivo numerico unico  delle  operazioni  di
carico e scarico. 
  2. Detti registri ogni anno dalla data di  rilascio  devono  essere
sottoposti al controllo e alla vidimazione  dell'autorita'  sanitaria
locale  o  del  medico  di  porto  che  ne  ha  effettuato  la  prima
vidimazione.