Art. 64.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64)
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici
veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti
terrestri ed aerei e le comunita' temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46
e 47 devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il
cognome, il nome e la residenza del richiedente, salvo quanto
stabilito nell'articolo 120, comma 5, la data della
somministrazione,la denominazione e la quantita' della preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina del
registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere
osservato un ordine progressivo numerico unico delle operazioni di
carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere
sottoposti al controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria
locale o del medico di porto che ne ha effettuato la prima
vidimazione.