Art. 65. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) 
                   Obbligo di trasmissione di dati 
 
  1.  Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione,  alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V  di  cui  all'articolo  14,
devono trasmettere al Ministero della sanita', al  Servizio  centrale
antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente,  non
oltre il 15 gennaio di ciascun anno,  i  dati  riassuntivi  dell'anno
precedente e precisamente: 
    a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
    b) la quantita'  e  qualita'  delle  materie  utilizzate  per  la
produzione di specialita' medicinali e  prodotti  galenici  preparati
nel corso dell'anno; 
    c)  la  quantita'  e  la  qualita'  dei  prodotti  e  specialita'
medicinali venduti nel corso dell'anno; 
    d) la quantita' e la qualita'  delle  giacenze  esistenti  al  31
dicembre. 
 
          Nota all'art. 65:
             -   Per   la   sostituzione   delle  parole  "al  medico
          provinciale", presenti nel testo  originario  dell'art.  65
          della  legge  n.  685/1975,  con le parole "alla competente
          unita' sanitaria locale", si veda la nota all'art. 47.