Art. 65.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65)
Obbligo di trasmissione di dati
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla
fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14,
devono trasmettere al Ministero della sanita', al Servizio centrale
antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non
oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno
precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la
produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati
nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei prodotti e specialita'
medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31
dicembre.
Nota all'art. 65:
- Per la sostituzione delle parole "al medico
provinciale", presenti nel testo originario dell'art. 65
della legge n. 685/1975, con le parole "alla competente
unita' sanitaria locale", si veda la nota all'art. 47.