Art. 65. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) Obbligo di trasmissione di dati 1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanita', al Servizio centrale antidroga e alla competente unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 15 gennaio di ciascun anno, i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; b) la quantita' e qualita' delle materie utilizzate per la produzione di specialita' medicinali e prodotti galenici preparati nel corso dell'anno; c) la quantita' e la qualita' dei prodotti e specialita' medicinali venduti nel corso dell'anno; d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
Nota all'art. 65: - Per la sostituzione delle parole "al medico provinciale", presenti nel testo originario dell'art. 65 della legge n. 685/1975, con le parole "alla competente unita' sanitaria locale", si veda la nota all'art. 47.