Art. 66.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66)
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V
di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della
sanita', entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un
rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di
quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze
psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre
precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e
pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad
azione stupefacente.
2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento,
richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi
alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito
le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero
fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni.
Nota all'art. 66:
- L'art. 66, ultimo comma, della legge n. 685/1975
prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a un
milione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento
della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in
cui si riferisce ai commi 2 e 5.