Art. 66. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) 
             Trasmissione di notizie e dati trimestrali 
 
  1.  Gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  a  fabbricare  sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV  e  V
di  cui  all'articolo  14,  devono  trasmettere  al  Ministero  della
sanita', entro  trenta  giorni  dalla  fine  di  ogni  trimestre,  un
rapporto sulla natura e quantita' delle materie  prime  ricevute,  di
quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti  o  sostanze
psicotrope ricavati e di  quelli  venduti  nel  corso  del  trimestre
precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo,  per  le  foglie  e
pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi  attivi  ad
azione stupefacente. 
  2.  Il  Ministero  della  sanita'  puo',  in   qualsiasi   momento,
richiedere agli enti o alle imprese autorizzati  alla  fabbricazione,
all'impiego e al commercio di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  non  ottemperi
alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine  stabilito
le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65  ovvero
fornisca dati  inesatti  o  incompleti  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni. 
 
          Nota all'art. 66:
             -  L'art.  66,  ultimo  comma,  della  legge n. 685/1975
          prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a  un
          milione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento
          della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte  in
          cui si riferisce ai commi 2 e 5.