Art. 66. (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) Trasmissione di notizie e dati trimestrali 1. Gli enti e le imprese autorizzati a fabbricare sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui all'articolo 14, devono trasmettere al Ministero della sanita', entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre, un rapporto sulla natura e quantita' delle materie prime ricevute, di quelle utilizzate per la lavorazione, degli stupefacenti o sostanze psicotrope ricavati e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale rapporto, per l'oppio grezzo, per le foglie e pasta di coca, deve essere indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. 2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65 ovvero fornisca dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
Nota all'art. 66: - L'art. 66, ultimo comma, della legge n. 685/1975 prevedeva originariamente l'ammenda da lire centomila a un milione; per la successiva depenalizzazione e per l'aumento della sanzione, si veda la nota all'art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.