Art. 67. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) 
                 Perdita, smarrimento o sottrazione 
  1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei  registri,  di
loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli  interessati,
entro ventiquattro ore dalla  constatazione,  devono  farne  denuncia
scritta alla piu' vicina autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  darne
comunicazione al Ministero della sanita'. 
  2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1  deve  essere
fatta all'autorita' sanitaria locale,  nella  cui  circoscrizione  ha
sede la farmacia.