Art. 67.
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67)
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di
loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli interessati,
entro ventiquattro ore dalla constatazione, devono farne denuncia
scritta alla piu' vicina autorita' di pubblica sicurezza e darne
comunicazione al Ministero della sanita'.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere
fatta all'autorita' sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha
sede la farmacia.