ART. 71. 
(Disposizioni concernenti il Dipartimento per il coordinamento  delle
                       politiche comunitarie). 
1. Il contingente di  cui  all'articolo  168,  penultimo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una unita' da destinare alla  Rappresentanza  permanente
d'Italia presso le Comunita' economiche europee. 
2. Presso  il  Dipartimento  per  il  coordinamento  delle  politiche
comunitarie  puo'  essere  utilizzato,  per  temporanee  esigenze  di
servizio o quando sia richiesta una speciale competenza, personale di
enti pubblici, anche economici,  con  oneri  completamente  a  carico
degli enti di provenienza. 
3. Il Ministro per  il  coordinamento  delle  politiche  comunitarie,
sentita, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), della  legge
23 agosto 1988, n. 400, la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  province  autonome,  puo'  concedere,  con
propri decreti, contributi alle regioni  per  spese  di  programmi  e
progetti   attinenti   all'attuazione   dei    programmi    integrati
mediterranei (PIM) di cui al regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio
del 23 luglio 1985 e degli interventi connessi con il regolamento CEE
n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988. 
4. Per le  finalita'  di  cui  al  comma  3  e  per  quelle  previste
dall'articolo 36 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, estese anche al
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988,  nonche'
dall'articolo 13, comma 2, della legge 9  marzo  1989,  n.  86,  sono
istituiti, a decorrere dal 1990, appositi capitoli di bilancio  nella
rubrica 8 dello stato di previsione della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, alla cui dotazione si provvede, per  l'anno  1990,  con
l'utilizzo delle disponibilita' esistenti, alla data  di  entrata  in
vigore della presente legge, sul capitolo 2466 del medesimo stato  di
previsione, che viene soppresso, e per gli  anni  successivi  con  le
modalita' previste dall'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
5 agosto 1978, n. 468, come, modificata dalla legge 23  agosto  1988,
n. 362. Resta salva l'utilizzazione delle somme gia' acquisite  dalla
gestione di cui al predetto articolo 36, fino al loro esaurimento. 
 
          Note all'art. 71:
          - Il D.P.R. 5 gennaio  1967,  n.  18concerne  l'ordinamento
          dell'Amministrazione   degli   affari  esteri.  L'art.  168
          recita:
          "Art.  168  (Esperti).  -  L'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  negli  uffici  centrali  o  nelle
          rappresentanze diplomatiche e negli uffici  consolari,  per
          l'espletamento   di   specifici  incarichi  che  richiedano
          particolare competenza tecnica e  ai  quali  non  si  possa
          sopperire  con  funzionari  diplomatici,  esperti tratti da
          personale dello Stato o di  enti  pubblici  appartenenti  a
          carriere direttive o di uguale rango.
          Qualora  per speciali esigenze anche di carattere tecnico o
          linguistico non possa farsi ricorso  per  incarichi  presso
          uffici  all'estero  ad  esperti  tratti dal personale dello
          Stato e da enti pubblici,  l'Amministrazione  degli  affari
          esteri  puo'  utilizzare  in  via  eccezionale e fino ad un
          massimo di dieci unita',  persone  estranee  alla  pubblica
          Amministrazione  purche'  di  notoria  qualificazione nelle
          materie connesse con le funzioni del posto  che  esse  sono
          destinate a ricoprire. Le persone predette devono essere in
          possesso  della cittadinanza italiana, in eta' compresa tra
          i  trentacinque  e  i  sessantacinque  anni  e  godere   di
          costituzione  fisica  idonea  ad  affrontare il clima della
          sede   cui   sono   destinate.   All'atto   dell'assunzione
          dell'incarico,   le   persone  predette  prestano  promessa
          solenne ai sensi dell'art. 11 del testo unico approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3. L'incarico non crea aspettativa di impiego  stabile  ne'
          da'  diritto, alla scadenza, a indennizzo o liquidazione di
          alcun genere.
          L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero,
          a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente
          istituito, sentito  il  Consiglio  di  amministrazione,  ai
          sensi  dell'art.  32  dell'organico dell'ufficio stesso, in
          corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico,  a
          quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere
          ovvero  di  console aggiunto o console generale aggiunto ad
          assumere in loco la qualifica di addetto per il settore  di
          sua  competenza.  Per gli esperti in servizio all'estero si
          osservano le disposizioni degli articoli 142,  143,  144  e
          147  in  quanto  applicabili,  148  e le disposizioni della
          parte terza per essi previste.
          Gli incarichi di cui al presente  articolo  sono  conferiti
          con  decreto del Ministro per gli affari esteri, sentito il
          consiglio di amministrazione del Ministero, di concerto con
          il Ministro per il tesoro e,  per  il  personale  di  altre
          amministrazioni  o  di enti pubblici, anche con il Ministro
          competente o vigilante. Gli incarichi sono  biennali.  Alla
          stessa  persona  possono  essere  conferiti  piu' incarichi
          purche', nel complesso, non superino  gli  otto  anni.  Gli
          incarichi  sono  revocabili in qualsiasi momento a giudizio
          del Ministro per gli affari esteri.
          Gli esperti tratti dal personale dello Stato sono collocati
          fuori  ruolo  con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi
          ordinamenti.
          Gli  esperti  tratti  dal personale dello Stato, inviati ad
          occupare un posto di organico, in rappresentanze permanenti
          presso organismi internazionali, non  possono  superare  il
          numero  di  venticinque.  Il Ministro per gli affari esteri
          puo' chiedere che il Ministro per il lavoro e la previdenza
          sociale metta  a  disposizione  dell'Amministrazione  degli
          affari   esteri  fino  a  dieci  funzionari  direttivi  del
          Ministero stesso di grado  non  inferiore  a  direttore  di
          sezione  o  equiparato,  in  posizione  di  fuori ruolo per
          essere inviati all'estero ai sensi del presente articolo.
          Gli  esperti che l'Amministrazione degli affari esteri puo'
          utilizzare  a  norma  del  presente  articolo  non  possono
          complessivamente superare il numero di ottanta.
          Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
          personale comandato  o  collocato  fuori  ruolo  presso  il
          Ministero   degli   affari   esteri   in  virtu'  di  altre
          disposizioni ne' a quello inviato  all'estero  in  missione
          temporanea".
          -  Per la legge 23 agosto 1988, n. 400, vedi nota 1. L'art.
          12, comma 5, lettera b), recita: "b) sui  criteri  generali
          relativi  all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo
          e di coordinamento inerenti ai rapporti tra  lo  Stato,  le
          regioni,  le  province  autonome e gli enti infraregionali,
          nonche' sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione
          ed attuazione  degli  atti  comunitari  che  riguardano  le
          competenze regionali".
          -  Il  regolamento  CEE  n.  2088/85 e' stato pubblicato in
          G.U.C.E. n. L.  197 del 27 luglio 1985.
          - Il regolamento CEE n.  2052/88  e'  stato  pubblicato  in
          G.U.C.E. n. L.  185 del 15 luglio 1988.
          - La legge 28 febbraio 1986, n. 41, e' la legge finanziaria
          del 1986.  L'art. 36 recita:
          "Art.  36.  -  A  decorrere dall'anno 1986, per fare fronte
          alle esigenze eccezionali ed urgenti connesse  all'unitaria
          attuazione del Regolamento CEE n. 2088/85 del Consiglio del
          23  luglio  1985,  comprese  l'integrazione  temporanea  di
          esperti e  di  personale  dell'ufficio  competente  nonche'
          l'erogazione  di  contributi  ad  associazioni  o consorzi,
          approvati o riconosciuti dal Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, o, se nominato, dal Ministro per il coordinamento
          delle politiche comunitaire, e' disposto lo stanziamento di
          lire  2 miliardi nello stato di previsione della Presidenza
          del  Consiglio  dei   Ministri,   mediante   corrispondente
          riduzione dell'accantonamento "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  ed  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" iscritto al  capitolo  n.  6856  dello  stato  di
          previsione  del  Ministro del tesoro per l'anno finanziario
          1986.
          2. Il predetto stanziamento  affluira'  ad  apposito  conto
          corrente   infruttifero   presso   la  Tesoreria  centrale,
          denominato  "Conto  speciale  per  i   progetti   integrati
          mediterranei"  e  di  esso si potra' avvalere il Presidente
          del Consiglio dei Ministri o, se nominato, il Ministro  per
          il  coordinamento delle politiche comunitarie, nel rispetto
          della disciplina di  cui  all'articolo  9  della  legge  25
          novembre 1971, n.  1041".
          -  La legge 9 marzo 1989, n. 86, detta norme generali sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          comunitario  e sulle procedure di esecuzione degli obblighi
          comunitari. L'art. 13, comma 2, recita:
          "2. Il Dipartimento costituito dall'articolo 1 della  legge
          16  aprile  1987, n. 183, nell'ambito delle sue funzioni di
          coordinamento delle politiche comunitarie relativamente  al
          mercato  interno,  assicura, con i mezzi piu' opportuni, la
          piu'   ampia   diffusione   delle   notizie   relative   ai
          provvedimenti   di   adeguamento  dell'ordinamento  interno
          all'ordinamento comunitario  che  conferiscono  diritti  ai
          cittadini  della  Comunita', o ne agevolano l'esercizio, in
          materia  di  libera  circolazione  delle  persone   e   dei
          servizi".
          -  La  legge  5 agosto 1978, n. 468, concerne la riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio.  L'art.    11,  comma 3, lettera d),
          recita:"d) la determinazione, in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di  spesa
          permanente  la  cui  quantificazione e' rinviata alla legge
          finanziaria".