ART. 72. (Fondo di rotazione). 1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e' abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell'articolo 56 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296. 2. Le operazioni di pagamento per l'attuazione dei regolamenti comunitari a durata pluriennale, rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui al comma 1, restano attribuite alla competenza di detto Fondo, anche nel caso di intervenute modifiche delle relative fonti di finanziamento da parte della Comunita' economica europea. 3. Per l'attuazione del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione puo' avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.
Note all'art. 72: - La legge 5 novembre 1964, n. 1172, dettava norme per la iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del trattato che istituiva la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. - Per l'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, vedi nota all'art. 2. - La legge 23 marzo 1956, n. 296, concerne finanziamenti ed agevolazioni per facilitare il riassorbimento di personale licenziato da aziende siderurgiche. L'art. 9 recita: "Art. 9. - Ai fini dell'art. 7 e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato composto di: due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno della Direzione generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale, l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro; due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio, uno della Direzione generale affari generali ed uno della Direzione generale produzione industriale; due rappresentanti del Ministero del tesoro, uno dalla Ragioneria generale dello Stato ed uno della Direzione generale del tesoro; due rappresentanti dei datori di lavoro e due dei lavoratori siderurgici designati dalle organizzazioni competenti secondo la procedura prevista dall'art. 48 del Trattato istitutivo della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Il Comitato e' presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la segreteria ha sede presso il Ministero medesimo. Entro il mese di marzo di ciascun anno, il comitato dovra' rendere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il conto delle somme erogate nell'anno precedente sul fondo di lire 3.500.000.000 di cui all'art. 7. Il rendiconto verra' approvato dal Ministero stesso previo parere del Ministero del tesoro". - Il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568, concerne l'approvazione del regolamento per l'organizzazione e le pocedure amministrative del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art. 10, comma 2, recita: "2. All'erogazione delle somme relative ai contributi e alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8 provvede il Ministro del tesoro con prelevamenti dall'apposito conto corrente di tesoreria, o su sua delega il dirigente generale preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono o all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate o ai conti aperti presso la tesoreria a favore degli altri enti interessati o direttamente agli operatori".