ART. 72. 
                        (Fondo di rotazione). 
1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, e'  abrogata.  Al  finanziamento
dei progetti attuati ai  sensi  dell'articolo  56  del  Trattato  che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA)  si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5  della
legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica,
ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal
Comitato di cui all'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 296. 
2. Le  operazioni  di  pagamento  per  l'attuazione  dei  regolamenti
comunitari a durata  pluriennale,  rientranti  nella  competenza  del
Fondo di rotazione  di  cui  al  comma  1,  restano  attribuite  alla
competenza di detto Fondo, anche nel caso  di  intervenute  modifiche
delle relative  fonti  di  finanziamento  da  parte  della  Comunita'
economica europea. 
3. Per l'attuazione del comma 2  dell'articolo  10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n.  568,  il  Fondo  di
rotazione  puo'  avvalersi,   mediante   la   stipula   di   apposite
convenzioni,  del  servizio  di  istituiti  di  credito  di   diritto
pubblico. 
 
          Note all'art. 72:
          - La legge 5 novembre 1964, n. 1172, dettava norme  per  la
          iscrizione  in  bilancio  delle  somme  occorrenti  per far
          fronte agli  impegni  di  carattere  finanziario  derivanti
          dall'applicazione  dell'art.  56 del trattato che istituiva
          la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio.
          - Per l'art. 5 della legge 16 aprile  1987,  n.  183,  vedi
          nota all'art.  2.
          - La legge 23 marzo 1956, n. 296, concerne finanziamenti ed
          agevolazioni  per facilitare il riassorbimento di personale
          licenziato da aziende siderurgiche. L'art. 9 recita:
          "Art. 9. - Ai fini  dell'art.  7  e'  istituito  presso  il
          Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato
          composto di:
          due   rappresentanti  del  Ministero  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   uno   della   Direzione    generale
          dell'occupazione    e   dell'addestramento   professionale,
          l'altro della Direzione generale dei rapporti di lavoro;
          due  rappresentanti  del  Ministero  dell'industria  e  del
          commercio,  uno della Direzione generale affari generali ed
          uno della Direzione generale produzione industriale;
          due rappresentanti del  Ministero  del  tesoro,  uno  dalla
          Ragioneria  generale  dello  Stato  ed  uno della Direzione
          generale del tesoro;
          due  rappresentanti  dei  datori  di  lavoro  e   due   dei
          lavoratori   siderurgici   designati  dalle  organizzazioni
          competenti secondo la procedura prevista dall'art.  48  del
          Trattato  istitutivo  della Comunita' europea del carbone e
          dell'acciaio.
          Il  Comitato  e'  presieduto  da uno dei rappresentanti del
          Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  la
          segreteria ha sede presso il Ministero medesimo.
          Entro  il mese di marzo di ciascun anno, il comitato dovra'
          rendere al Ministero del lavoro e della previdenza  sociale
          il conto delle somme erogate nell'anno precedente sul fondo
          di lire 3.500.000.000 di cui all'art. 7.
          Il  rendiconto verra' approvato dal Ministero stesso previo
          parere del Ministero del tesoro".
          -  Il  D.P.R.  29   dicembre   1988,   n.   568,   concerne
          l'approvazione  del  regolamento  per l'organizzazione e le
          pocedure  amministrative  del  fondo   di   rotazione   per
          l'attuazione  delle  politiche  comunitarie,  in esecuzione
          dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183. L'art.  10,
          comma 2, recita:
          "2.  All'erogazione  delle  somme  relative ai contributi e
          alle anticipazioni di cui agli articoli 7 e 8  provvede  il
          Ministro  del  tesoro  con prelevamenti dall'apposito conto
          corrente  di  tesoreria,  o  su  sua  delega  il  dirigente
          generale  preposto al Fondo. I relativi importi affluiscono
          o  all'entrata  del  bilancio  dello   Stato   per   essere
          riassegnati   ai   pertinenti   capitoli   di  spesa  delle
          amministrazioni interessate o ai  conti  aperti  presso  la
          tesoreria   a   favore   degli  altri  enti  interessati  o
          direttamente agli operatori".