ART. 73. 
                      (Copertura finanziaria). 
1. Alle minori entrate derivanti  dall'attuazione  dell'articolo  32,
valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire  210  miliardi
per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto al capitolo 6933 dello stato  di  previsione  del  Ministero
delle finanze per l'anno finanziario 1990 e  corrispondenti  capitoli
per gli anni finanziari successsivi. 
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato  in
lire 2  miliardi  a  decorrere  dal  1990,  ed  alle  minori  entrate
derivante  dall'attuazione  degli  articoli   31,   33,   36   e   37
complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a  decorrere  dal
1990,  si  provvede  con  il  gettito   derivante   dall'applicazione
dell'articolo 30. 
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
La presente legge, munita del sigillo  dello  Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e  di
farla osservare come legge di Stato. 
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 
    
        COSSIGA
                     ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei  Ministri
                     ROMITA,    Ministro    per    il    coordinamento
                      delle politiche comunitarie.

    
Visto, il guardasigilli: VASSALLI