ART. 73. (Copertura finanziaria). 1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 32, valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 38, valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli articoli 31, 33, 36 e 37 complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 30. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Visto, il guardasigilli: VASSALLI