Art. 32. 
1. Agli effetti  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone guiridiche e dell'imposta  lo-
cale sui redditi, nonche' delle relazioni addizionali, dovute  per  i
periodi  di  imposta  relativamente  ai  quali  il  termine  per   la
presentazione della dichiarazione annuale e' scaduto anteriormente al
30 novembre 1991, i  contribuenti,  sempreche'  non  sia  intervenuto
accertamento definitivo,  sono  ammessi  a  presentare  dichiarazioni
integrative in luogo di quelle omesse e per  rettificare  in  aumento
quelle gia' presentate, ancorche' con ritardo superiore ad  un  mese.
Tra i detti periodi d'imposta sono compresi anche quelli per i quali,
pur  scadendo  l'ordinario  termine  per   la   presentazione   della
dichiarazione annuale successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente  legge  per  effetto  di  disposizioni  che  ne  hanno
stabilito la proroga, la  dichiarazione  stessa  sia  stata  comunque
presentata anteriormente alla detta  data.  Salvo  che  ricorrano  le
ipotesi  di  definizione  automatica  previste  nell'articolo  34   e
nell'articolo 38, il  maggior  reddito  dichiarato  non  puo'  essere
inferiore a lire  500.000  per  ciascun  periodo  d'imposta.  Per  il
periodo di imposta si intende l'anno solare o il diverso  periodo  di
tempo in  relazione  al  quale  e'  stata  o  avrebbe  dovuto  essere
presentata la dichiarazione. 
2. Gli interessati, tra il 1° ed il 30 aprile  1992,  devono  spedire
per lettera raccomandata le dichiarazioni  integrative  relativamente
alle imposte e ai periodi di imposta per i quali intendono  avvalersi
della  facolta'  prevista  nel  comma  1.  Nei  casi  di  fusione  le
dichiarazioni integrative sono presentate dalla  societa'  risultante
dalla fusione o  incorporazione,  ferma  restando  l'autonomia  delle
singole societa' fuse o incoporate ai fini delle norme contenute  nel
presente capo. Le  stesse  disposizioni  si  applicano  nei  casi  di
trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597,  all'articolo
15, ultimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 598, e all'articolo 122, commi 2 e successivi, del
testo unico delle imposte sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917;  negli  altri
casi di trasformazione deve essere presentata un'unica  dichiarazione
integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e  posteriori  alla
trasformazione, debbono essere adottate modalita' di integrazione tra
loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal
1°  dicembre  1991  al  30  aprile   1992   possono   presentare   la
dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro
dante causa, entro il 30 settembre 1992. 
3. Le dichiarazioni integrative a pena  di  nullita',  devono  essere
redatte su stampati conformi ai modelli approvati entro il 31 gennaio
1992 con decreto del  Ministro  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita'
per l'attuazione delle relative norme e per  la  presentazione  delle
dichiarazioni integrative nonche' le istruzioni per  la  compilazione
di detti modelli. Si applicano le disposizioni  dell'articolo  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. 
4. Le dichiarazioni integrative producono effetti a condizione che il
contribuente esegua regolarmente i versamenti delle imposte  in  base
ad esse dovute nonche' degli interessi e  delle  soprattasse  di  cui
all'articolo 39, comma 6.