Art. 33. 
1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo  si  considerano
dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui  alla  lettera
d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  e  successive  modificazioni,
presentati,  in  assenza  delle  condizioni   richieste   da   questa
disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo  si
considerano altresi' dichiarati  nella  dichiarazione  originaria  di
redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti  nelle
dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14  a
19  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   69,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli  da
5 a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo  14
della legge 29 dicembre 1990, n. 408.  La  dichiarazione  integrativa
non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e
crediti  di  imposta  precedentemente  non  dichiarati  ne'  per   il
riconoscimento  di  esenzioni  o  agevolazioni   non   richieste   in
precedenza ovvero di detrazioni di  imposta  diverse  o  maggiori  di
quelle originariamente dichiarate, ne' per l'esercizio di opzioni,  e
non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione  di
conguaglio di cui all'articolo 2 della legge  25  novembre  1983,  n.
649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute  nel  presente
titolo i periodi  di  imposta  per  i  quali  sono  stati  notificati
accertamenti parziali di cui  all'articolo  41-bis  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni si considerano non  accertati,  fermo  restando  quanto
disposto nell'articolo 36. 
2. Relativamente alle  dichiarazioni  presentate  congiuntamente  dai
coniugi  le  dichiarazioni  integrative  devono   essere   presentate
separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli  elementi  a
lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da  uno  solo
dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro. 
3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi  delle
societa' o  associazioni  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  597  e  successive
modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle  imposte
sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende  gestite  in
comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative
indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa
da parte della societa'  o  associazione  o  dell'altro  coniuge.  La
dichiarazione della societa' o associazione  o  del  coniuge  esplica
efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante. 
4. La determinazione  dell'imponibile  e  il  calcolo  delle  imposte
dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel-
ative a ciascun periodo di imposta  con  i  criteri  e  le  modalita'
stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32. 
5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica  previste
nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le societa' di  capitali  e  gli
enti equiparati, le societa' in  nome  collettivo  e  in  accomandita
seplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli
enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa  posseduti,
possono specificare nelle dichiarazioni  integrative  o  in  appositi
allegati i nuovi  elementi  attivi  e  passivi  o  le  variazioni  di
elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori
imponibili o le miniori perdite indicati nelle dichiarazioni  stesse.
Le  quantita'  ed  i  valori   cosi'   evidenziati   si   considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di
imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della
presente legge per i quali non sia stata presentata la  dichiarazione
integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o  rettifica  di
ufficio. 
6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori
perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano  le
dispozioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,  e  successive
modificazioni, dei commi 4 e 6  dell'articolo  75  del  citato  testo
unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma  dell'articolo  61
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e successive modificazioni. 
7. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma
5 del presente articolo nonche' ai sensi dell'articolo 34 i  soggetti
ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla  regolarizzazione
delle scritture contabili apportando le  conseguenti  variazioni  nel
bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del  periodo  di
imposta in corso a tale data. 
8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni
integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al  31
dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data
eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indi-
cate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione  di  dette
variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi  ai
fini della determinazione del reddito di impresa ne' la deducibilita'
di  quote  di  ammortamento  o  accantonamento  corrispondenti   alla
riduzione dei relativi fondi. 
9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui  agli
articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si  applicano  altresi'
per le iscrizioni in bilancio di attivita' in precedenza  omesse,  ma
in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione  del  reddito
di impresa nella misura del 20 per  cento.  Il  residuo  valore  deve
essere accantonato in apposito fondo e concorre alla  formazione  del
reddito nel periodo di imposta e nella misura in  cui  il  fondo  sia
comunque utilizzato. 
10.  Per  le  imprese  minori  le  variazioni  sono  consentite  solo
relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanzne di  cui  agli
articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi.  I  nuovi  quantita'  e  valori  devono
risultare in apposito prospetto da allegare  alla  dichiarazione  dei
redditi del periodo di imposta nel quale  le  variazioni  sono  state
effettuate in caso di variazioni di aumento i relativi  importi  sono
fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del
30 per cento ove  si  tratti  di  merci  o  prodotti  destinati  alla
vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono,  per  un  quinto  del  loro
ammontare, alla formazione del reddito  di  impresa  nel  periodo  di
imposta in cui le  variazioni  sono  apportate.  Il  residuo  importo
concorre alla formazione del reddito in quote  costanti  nei  quattro
periodi di imposta successivi. Qualora l'attivita' di  impresa  cessi
prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo  concorre  alla
formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. 
 
          Note all'art. 33:
            -  Si  porta  il  testo della lettera d) del quarto comma
          dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973:
              " d) i lavoratori dipendenti e i  pensionati  che,  non
          possedendo   altri  redditi  diversi  da  quelli  esenti  o
          soggetti  a  ritenuta  alla  fonte   a   titolo   d'imposta
          presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art.
          12,  entro  il termine stabilito per la presentazione della
          dichiarazione,  il  certificato  di  cui  al  primo   comma
          dell'art.  3,  redatto  in  conformita' ad apposito modello
          approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato
          deve contenere l'attestazione del lavoratore  o  pensionato
          di  non  possedere  altri  redditi  e le attestazioni delle
          persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede
          di applicazione della ritenuta d'acconto di  non  possedere
          redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'art.
          15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;".
             - Si riporta il testo degli artt. da 14 a 19 del D.L. n.
          69/1989:
             "Art. 14. - 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di
          regimi  di  contabilita' semplificata ai fini delle imposte
          sui redditi, i termini previsti per  gli  adempimenti  agli
          effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
          aggiunto  per  i periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio
          1988  e  per  i  quali  non  sia  intervenuto  accertamento
          definitivo  a tale data sono differiti al 30 settembre 1989
          fermi restando in ogni caso i versamenti  di  imposta  gia'
          eseguiti.  Per  le  dichiarazioni  annuali presentate entro
          tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in
          base a criteri selettivi qualora gli imponibili  dichiarati
          non  risultino  inferiori  a  quelli  determinati,  per  il
          corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli
          effetti della imposizione sui redditi e della  imposta  sul
          valore  aggiunto  nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti
          dei  dati  risultanti  dalle  anzidette  dichiarazioni,  le
          operazioni  si  intendono regolarizzate ad ogni effetto. E'
          dovuta per ogni anno  una  somma  corrispondente  a  quella
          indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla meta'.
             2.   Per  i  redditi  prodotti  in  forma  associata  la
          dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi
          presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del  testo
          unico  delle  imposte sui redditi approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ha
          effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
             2-  bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1,
          lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle  imposte
          sui  redditi,  approvato  con  decreto del Presidente della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  hanno  esercitato
          attivita'  commerciali relativamente agli anni, per i quali
          sono  scaduti  i  termini  per   la   presentazione   delle
          dichirazioni  relative  all'imposta  sul  valore aggiunto e
          alle imposte sul reddito e per i quali non sia  intervenuto
          accertamento  definitivo,  sono  differiti  al 30 settembre
          1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per
          la presentazione di dichiarazioni, fermi restando  in  ogni
          caso i versamenti di imposta gia' eseguiti.
             Art.  15. - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte su
          stampati conformi ai  modelli  approvati  con  decreto  del
          Ministro  delle finanze e spedite mediante raccomandata nel
          periodo dal 1› al 30 settembre 1989 agli uffici  competenti
          in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione
          delle   dichiarazioni   medesime.   Le  dichiarazioni  sono
          irrevocabili  e  devono  essere  presentate,  a   pena   di
          nullita', sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini
          della  imposta  sul  valore aggiunto per tutti i periodi di
          imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non e'  stato
          notificato accertamento.
            2.  Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di
          imposta per i quali e' stato  notificato  accertamento  non
          definitivo.
             Art.  16.  - 1. Le imposte sui redditi dovute sulla base
          delle  dichiarazioni  sostitutive  sono  riscosse  mediante
          versamento   diretto   alle   aziende  di  credito  o  alla
          Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;  per
          quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento
          deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della legge
          12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita'
          di   conferimento   delle   deleghe,   di   rilascio  delle
          attestazioni  da  parte  delle   aziende   di   credito   e
          dell'Amministrazione  delle poste e delle telecomunicazioni
          delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti  e
          per   la   trasmissione   dei  relativi  dati  e  documenti
          all'Amministrazione finanziaria e per i relativi  controlli
          sono  stabilite  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto con i Ministri del tesoro e delle  poste  e  delle
          telecomunicazioni.
             2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme
          dovute   sulla  base  delle  dichiarazioni  possono  essere
          effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine  di
          presentazione  della  dichiarazione  e per la differenza in
          quattro rate uguali, senza applicazione di  interessi,  nei
          mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.
             Art.  17.  -  1.  Se  l'ammontare  dei redditi di lavoro
          autonomo e di impresa o dell'imposta  sul  valore  aggiunto
          risultante   dalla   dichiarazione   sostitutiva   non   e'
          inferiore,  per  ciascun  periodo  di  imposta,  a   quello
          risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti
          presuntivi  di  reddito  o  di  corrispettivi di operazioni
          imponibili determinati ai sensi dell'art.  11  con  decreto
          del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei  Ministri,
          da  pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio
          1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti
          entro il 10 maggio dello stesso anno, non  si  fa  luogo  a
          controlli  per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per
          i periodi di imposta per  i  quali  sono  stati  notificati
          accertamenti  in  rettifica  o  di  ufficio  non definitivi
          concernenti redditi di  impresa  e  di  lavoro  autonomo  o
          imposta  sul  valore  aggiunto,  se la dichiarazione indica
          redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi  di
          operazioni  imponibili  che,  pur  non  essendo inferiori a
          quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti,
          sono inferiori a quelli risultanti dagli  accertamenti,  il
          rapporto  non  si  considera  esaurito  limitatamente  alla
          differenza.
             Art. 18. - 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi
          dell'articolo 36- bis  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni
          ai  fini  delle  imposte  sul  reddito  ed  alle  eventuali
          iscrizioni  a  ruolo  ed  ai rimborsi provvedono gli uffici
          delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto  le
          dichiarazioni,  entro  l'anno  successivo alla scadenza del
          termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del  decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
          Per  le  ipotesi  di  cui  al  comma  2  dell'articolo   15
          provvedono  gli  uffici  delle  imposte  che hanno eseguito
          l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia
          conforme della  dichiarazione  inviata  dall'ufficio  delle
          imposte  o  dal  centro  di  servizio che l'ha ricevuta. Le
          maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in
          ruoli speciali, entro  lo  stesso  termine,  ai  sensi  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n. 602, secondo le modalita'  e  i  criteri  stabiliti  con
          decreto del Ministro delle finanze.
             2.  Sulle  somme  non  versate  con  le  modalita' e nei
          termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano
          gli  interessi  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la
          soprattassa  del  40  per  cento  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 92 dello stesso decreto.
             3.  Le  somme  dovute  a  seguito  della   dichiarazione
          sostitutiva non sono deducibili.
             4.   In  caso  di  mancato  o  insufficiente  versamento
          dell'imposta sul valore aggiunto,  l'ufficio  procede  alla
          riscossione   delle   somme   non  versate  applicando  gli
          interessi di mora in ragione del 9 per  cento  annuo  e  la
          soprattassa  di  cui  al  primo  comma dell'articolo 44 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633.
             Art. 19. - 1. I termini per l'accertamento  dell'imposta
          sui   redditi   e   dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          relativamente alle dichiarazioni presentate  per  gli  anni
          1983  e  1984  sono prorogati di tre anni nei confronti dei
          soggetti di cui all'art. 14 che non  si  sono  avvalsi  del
          differimento dei termini ivi previsti".
             -  Si  riporta il testo degli artt. da 5 a 8 del d.l. n.
          383/1989:
             "Art. 5. - 1.  Agli  effetti  dell'imposta  sul  reddito
          delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche  e  dell'imposta  locale  sui  redditi,
          dovute  per  i periodi di imposta relativamente ai quali il
          termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto
          anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti,
          sempreche' non  sia  intervenuto  accertamento  definitivo,
          sono  ammessi  a  presentare  dichiarazioni  sostitutive in
          aumento  per  quanto  riguarda  i  redditi  dei  fabbricati
          determinati  mediante  l'applicazione  di  tariffe d'estimo
          stabilite  secondo  le  norme  della  legge  catastale.  In
          mancanza  di tale determinazione il reddito verra' indicato
          dall'ufficio tecnico erariale competente, al  quale  potra'
          rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base
          del  reddito  determinato  con l'applicazione di tariffe di
          estimo per  unita'  immobiliari  similari.  Per  i  redditi
          prodotti  in  forma  associata la dichiarazione sostitutiva
          presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del  testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,  n.  917,  ha
          effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
             2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su
          stampati  conformi  ai  modelli  approvati  con decreto del
          Ministro  delle  finanze  in  data   27   settembre   1989,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre
          1989,  e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere non
          oltre il  15  dicembre  1989,  agli  uffici  competenti  in
          ragione  del  domicilio  fiscale alla data di presentazione
          della dichiarazione medesima.
             3. Le  dichiarazioni  sono  irrevocabili.  Esse  possono
          comprendere  anche  periodi di imposta per i quali e' stato
          notificato accertamento non  definitivo;  in  tal  caso  il
          rapporto  si  considera  esaurito  limitatamente ai redditi
          oggetto della dichiarazione sostitutiva.
             4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni
          sostitutive in aumento ai sensi del  presente  articolo,  i
          termini  previsti  per  gli  adempimenti agli effetti delle
          imposte sui redditi per i periodi chiusi  anteriormente  al
          1›   gennaio  1988  e  per  i  quali  non  sia  intervenuto
          accertamento definitivo,  sono  differiti  al  15  dicembre
          1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta
          gia' eseguiti.
             Art.  6.  - 1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i
          quali e' presentata la dichiarazione  sostitutiva  prevista
          dall'articolo 5 l'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e'  determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi
          imponibili dichiarati l'aliquota marginale  dichiarata  dal
          contribuente  per i periodi di riferimento o risultante dal
          certificato di cui all'articolo 1,  quarto  comma,  lettera
          d),   del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se  dalla
          dichiarazione  presentata  per i periodi di riferimento non
          risultava  un  reddito  imponibile  si  applica  l'aliquota
          corrispondente  al primo scaglione di reddito; per ciascuno
          dei periodi di imposta per i quali  sono  stati  notificati
          accertamenti   non   definitivi  l'imposta  e'  determinata
          applicando l'aliquota marginale corrispondente  al  reddito
          complessivo   accertato;   in   caso   di  omissione  della
          dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per  cento.  Per
          l'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche si applica
          in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta lo-
          cale sui redditi si applica in  ogni  caso  l'aliquota  del
          16,2 per cento.
             2.  Le  imposte  dovute  sulla  base delle dichiarazioni
          sostitutive sono riscosse mediante versamento  diretto  per
          delega  alle aziende di credito o all'Amministrazione delle
          poste e delle telecomunicazioni.  Le caratteristiche  e  le
          modalita'  di conferimento delle deleghe, di rilascio delle
          attestazioni da parte delle  aziende  di  credito  e  della
          Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dele-
          gate,  nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per
          la   trasmissione   dei   relativi   dati    e    documenti
          all'Amministrazione  finanziaria e per i relativi controlli
          sono stabilite con decreto del Ministro delle  finanze,  di
          concerto  con  i  Ministri del tesoro e delle poste e delle
          telecomunicazioni.
             3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme
          dovute sulla base delle dichiarazioni  sostitutive  possono
          essere  effettuati  in  ragione  del  70 per cento entro il
          termine di  presentazione  della  dichiarazione  e  per  la
          differenza nel mese di aprile dell'anno 1990.  Sull'importo
          rateizzato  e'  dovuto  l'interesse nella misura del 12 per
          cento annuo.
             Art. 7. - 1. Al controllo e alla liquidazione, ai  sensi
          dell'articolo  36-  bis  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  29   settembre   1973,   n.   600,   introdotto
          dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
          24  dicembre  1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1
          del decreto del Presidente della  Repubblica  27  settembre
          1979,  n.  506,  delle  dichiarazioni  sostitutive previste
          dall'articolo 5, alle eventuali iscrizioni a  ruolo  ed  ai
          rimborsi  provvedono  sulla base dei dati memorizzati negli
          archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze
          avvalendosi di procedure automatizzate,  gli  uffici  delle
          imposte  o  i  centri  di  servizi  che  hanno  ricevuto le
          dichiarazioni, entro l'anno successivo  alla  scadenza  del
          termine  di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
          Per  i  periodi  di imposta per i quali e' stato notificato
          avviso  di  accertamento  non  definitivo,  provvedono  gli
          uffici  delle  imposte che hanno eseguito l'accertamento in
          rettifica o d'ufficio sulla base di  copia  conforme  della
          dichiarazione   sostitutiva   inviata   dall'ufficio  delle
          imposte o dal centro di  servizio  che  l'ha  ricevuta.  Le
          maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in
          ruoli  speciali,  entro  lo  stesso  termine,  ai sensi del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602,  secondo  le  modalita' ed i criteri stabiliti con
          decreto del Ministro delle finanze.
             2. Sulle somme  non  versate  con  le  modalita'  e  nei
          termini  di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano
          gli  interessi  di  cui  all'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la
          soprattassa  del  40  per  cento  di  cui  al  primo  comma
          dell'articolo 92 dello stesso decreto.
             3.  Le  somme  dovute  a  seguito  delle   dichiarazioni
          sostitutive non sono deducibili.
             Art.  8.  - 1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai
          sensi   dell'articolo   5   non   costituiscono   base   di
          commisurazione  per le pene pecuniarie per omessa, tardiva,
          incompleta e infedele dichiarazione e non si  applicano  le
          sanzioni   amministrative  per  ogni  altra  violazione  di
          obblighi fiscali  relativi  ai  redditi  dichiarati.  Sugli
          importi  risultanti  dalla  dichiarazione  non  sono dovuti
          interessi e soprattasse.
             2. La  dichiarazione  sostitutiva  presentata  ai  sensi
          dell'articolo  5  non costituisce titolo per il rilascio di
          autorizzazioni  o  concessioni  edilizie  ovvero   per   il
          rilascio  delle  stesse  ai  sensi  della legge 28 febbraio
          1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.
             3. Il sistema informativo del  Ministero  delle  finanze
          sulla   base   dei   dati   rilevati   dalle  dichiarazioni
          sostitutive integra gli elenchi  da  inviare  ai  comuni  a
          norma dell'articolo 4".
             -  Il  testo  dell'art. 14 della legge n. 408/1990 e' il
          seguente:
             Art. 14. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973,  n.  600,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni:
               a)  all'articolo  9  e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma:
              'La dichiarazione, diversa da quella di cui  al  quarto
          comma,  puo'  comunque  essere integrata, salvo il disposto
          del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori  o
          omissioni  mediante  successiva  dichiarazione,  redatta su
          stampati approvati ai sensi del primo  comma  dell'articolo
          8,  da  presentare  entro  il  termine per la presentazione
          della dichiarazione  per  il  secondo  periodo  di  imposta
          successivo,   sempreche'   non   siano   iniziati  accessi,
          ispezioni  e  verifiche  o  la  violazione  non  sia  stata
          comunque  constatata  ovvero non siano stati notificati gli
          inviti e le richieste di cui all'articolo 32';
               b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, e'  aggiunto
          il seguente:
              'In   caso   di   presentazione   della   dichiarazione
          integrativa entro il termine  per  la  presentazione  della
          dichiarazione  per  il  periodo  di  imposta successivo, in
          luogo delle sanzioni previste negli articoli  46  e  49  si
          applica  la  soprattassa  del  30  per cento della maggiore
          imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore
          imposta  che  risultera'   dalla   suddetta   dichiarazione
          integrativa  viene  effettuato  prima  della  presentazione
          della stessa nei  termini  previsti  per  i  versamenti  di
          acconto,  la  soprattassa  e'  ridotta  al 15 per cento. La
          soprattassa  e'  aumentata  al   60   per   cento   se   la
          dichiarazione  integrativa  e'  presentata entro il termine
          relativo alla  dichiarazione  per  il  secondo  periodo  di
          imposta successivo'.
             2.  All'articolo  20  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo  comma,
          e' aggiunto il seguente:
             'Gli  interessi  di  cui  ai  commi  precedenti  non  si
          applicano sulle maggiori imposte dovute in  relazione  alle
          dichiarazioni   integrative   di   cui   all'ultimo   comma
          dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600'.
             3. Al primo  comma  dell'articolo  48  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
          apportate le seguenti modificazioni:
               a) nel primo periodo, dopo  le  parole:  'nella  quale
          l'operazione  doveva  essere  computata',  sono aggiunte le
          seguenti: 'se la regolarizzazione avviene entro il  termine
          di  presentazione della dichiarazione per l'anno successivo
          la soprattassa e' elevata al 40 per cento;';
               b) nel penultimo periodo, dopo le parole: 'termine  di
          presentazione  della  dichiarazione annuale', sono aggiunte
          le seguenti:
            ';  se  risultano  regolarizzati  entro  il  termine   di
          presentazione  della dichiarazione per l'anno successivo le
          sanzioni sono ridotte a due terzi.'.
             4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale, saranno  stabilite  le  modalita'
          per   i   versamenti   delle  imposte  dovute  in  sede  di
          dichiarazione   integrativa   di   cui   all'ultimo   comma
          dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
          29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.
             5.  La  presentazione delle dichiarazioni integrative di
          cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  9  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la
          regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma
          dell'articolo   48   del   decreto   del  Presidente  della
          Repubblica 26  ottobre  1972,  n.  633,  nei  limiti  delle
          integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono
          la  punibilita'  per  i reati previsti dal decreto-legge 10
          luglio  1982, n.  429, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 1982, n.  516".
             - Il testo dell'art. 2 della legge  n.  649/1983  e'  il
          seguente:
             "Art. 2. - Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso
          all'entrata  in  vigore  della  presente  legge, l'aliquota
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche   e'
          elevata  al  36  per  cento  e  il credito d'imposta di cui
          all'art. 1 della legge  16  dicembre  1977,  n.    904,  e'
          stabilito  nella  misura  uniforme di nove sedicesimi degli
          utili che concorrono a formare il  reddito  imponibile  dei
          soci.
             Se   la  somma  distribuita  sull'utile  dell'esercizio,
          diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al
          portatore,  e'  superiore  al  64  per  cento  del  reddito
          imponibile,  al lordo delle perdite riportate da precedenti
          esercizi, dichiarato dalla societa'  ai  fini  dell'imposta
          sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio
          medesimo,  l'imposta  stessa  e'  aumentata,  a  titolo  di
          conguaglio, di un importo  pari  a  nove  sedicesimi  della
          differenza.  In caso di successivo accertamento del reddito
          imponibile in misura piu' elevata, l'imposta  dovuta  dalla
          societa'   per  l'esercizio  nel  quale  l'accertamento  e'
          divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a  quello
          dell'imposta  corrispondente alla differenza tra il reddito
          accertato e quello dichiarato,  e  comunque  non  superiore
          all'importo   del   predetto  conguaglio,  aumentato  degli
          interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre  1973,
          n. 602.
             Se  vengono  distribuite  somme  prelevate  da riserve o
          altri fondi formati da decorrere  dall'esercizio  in  corso
          all'entrata  in  vigore  della  presente  legge con utili o
          proventi non assoggettati  all'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche,  eccettuati  a)  quelli che in caso di
          distribuizione concorrono a formare il  reddito  imponibile
          delle societa' e b) quelli che in caso di distribuzione non
          concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile  dei  soci,
          l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla
          societa' per l'esercizio nel quale ne e'  stata  deliberata
          la  distribuzione  e' aumentata, a titolo di conguaglio, di
          un importo pari a nove sedicesimi  del  relativo  ammontare
          diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al
          portatore.  In  caso  di  successivo  recupero a tassazione
          delle riserve o altri fondi, l'imposta  sul  reddito  delle
          persone  giuridiche,  dovuta dalla societa' per l'esercizio
          nel quale il relativo accertamento e' divenuto  definitivo,
          e'  ridotta  di  un  importo  pari  a  quello  dell'imposta
          corrispondente  all'ammontare  recuperato   a   tassazione,
          aumentato  degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. 29
          settembre 1973, n. 602.
             Se vengono distribuite  somme  prelevate  da  riserve  o
          altri  fondi,  diversi da quelli indicati alle lettere a) e
          b)  del  comma  precedente,  gia'   esistenti   alla   fine
          dell'ultimo  esercizio  chiuso prima dell'entrata in vigore
          della  presente  legge  o  formati  con  utili  o  proventi
          dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle  persone
          giuridiche  dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale
          ne e' stata deliberata la  distribuzione  e'  aumentata,  a
          titolo  di  conguaglio,  di un importo pari al 15 per cento
          del relativo ammontare,  diminuito  della  parte  assegnata
          alle azioni di risparmio al portatore.
             Se  il  reddito  imponibile  della  societa' e' soggetto
          all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in  misura
          o  con  aliquota ridotta, il conguaglio e' maggiorato della
          differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
             Nella  relazione  degli  amministratori  delle  societa'
          soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
          in  allegato  alla dichiarazione dei redditi delle societa'
          stesse devono essere distintamente indicati:
              1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri  fondi
          formati  a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in
          vigore  della  presente  legge   con   utili   o   proventi
          assoggettati   all'imposta   sul   reddito   delle  persone
          giuridiche;
              2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri  fondi
          di cui al terzo comma;
              3)  l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi
          di cui al quarto comma;
              4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri  fondi
          di cui alla lettera a) del terzo comma;
              5)  l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri
          fondi di cui alla lettera b) del terzo comma.
             La distribuzione di riserve o  altri  fondi  diversi  da
          quelli  indicati  alle  lettere  a) e b) del terzo comma si
          considera   effettuata,   salvo    diversa    deliberazione
          dell'assemblea,  mediante prelievo da riserve o altri fondi
          formati dopo l'esercizio in  corso  all'entrata  in  vigore
          della  presente  legge  con  utili  o proventi assoggettati
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche,  per
          l'eccedenza  mediante  prelievo delle riserve o altri fondi
          di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante
          prelievo dalle riserve o da altri fondi  di  cui  al  terzo
          comma.  Se  nella  relazione  degli  amministratori o nella
          dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel  quale
          e'  stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri
          fondi e' stata omessa l'indicazione di  cui  al  precedente
          comma,  l'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche e'
          aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle  somme
          distribuite.
             Se  gli  utili  di  esercizio  o  le riserve da cui sono
          prelevate le somme distribuite ai  soci  sono  formati  con
          utili  fruenti dell'agevolazione prevista dall'art. 105 del
          Testo unico delle leggi sugli  interventi  nel  Mezzogiorno
          approvato  con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di
          conguaglio previsto nei commi secondo, terzo  e  quarto  e'
          ridotto alla meta'.
             L'ammontare  del  versamento di acconto dell'imposta sul
          reddito delle persone giuridiche, di cui alla L.  23  marzo
          1977,  n.  97,  e  successive modificazioni, e' determinato
          senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel
          presente articolo".
             - Si riporta il testo degli artt. 105,  106  e  107  del
          testo unico del D.P.R. n. 917/1986:
             "Art.   105  (Maggiorazione  dell'imposta  a  titolo  di
          conguaglio). -  1.  Se  la  somma  distribuita  ai  soci  o
          partecipanti  sull'utile  dell'esercizio,  diminuita  della
          parte assegnata alle azioni di risparmio al  portatore,  e'
          superiore  al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo
          delle perdite riportate da precedenti  esercizi,  l'imposta
          e'  aumentata  di  un  importo pari a nove sedicesimi della
          differenza.
             2. Se vengono distribuite somme prelevate da  riserve  o
          altri  fondi  formati con utili o proventi non assoggettati
          all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso  alla  data
          del  1› dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel
          quale ne e' stata deliberata la distribuzione e'  aumentata
          di   un   importo  pari  a  nove  sedicesimi  del  relativo
          ammontare, diminuito della parte assegnata alle  azioni  di
          risparmio al portatore.
             3.  Se  il  64  per  cento  del reddito dichiarato in un
          esercizio, al lordo delle perdite riportate  da  precedenti
          esercizi,  e'  superiore all'utile risultante dal bilancio,
          la differenza e' computata in diminuzione delle  riserve  o
          fondi   di   cui   al  comma  2,  i  quali  si  considerano
          assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente.  Se
          la differenza e' superiore all'ammontare complessivo  delle
          riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in
          aumento  dgli  utili  dei  successivi  esercizi che possono
          essere distribuiti senza maggiorazione.
             4. Se vengono distribuite somme prelevate da  riserve  o
          altri  fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio
          chiuso anteriormente alla data  del  1›  dicembre  1983,  o
          formati   con   utili  o  proventi  dell'esercizio  stesso,
          l'imposta dovuta per l'esercizio  nel  quale  ne  e'  stata
          deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari
          al  15  per  cento  del relativo ammontare, diminuito della
          parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
             5. La maggiorazione di conguaglio si  applica,  a  norma
          dei  commi  da  1  a  4, anche se le riserve o i fondi sono
          stati imputati al capitale e questo viene ridotto  mediante
          rimborso ai soci.
             6.  Le  disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se
          le somme distribuite sono prelevate: a) da riserve o  altri
          fondi che in caso di distribuizione concorrono a formare il
          reddito  imponibile  della  societa'  o  dell'ente;  b)  da
          riserve o altri fondi che  in  caso  di  distribuzione  non
          concorrono  a  formare il reddito imponibile dei soci o dei
          partecipanti.
             7. Nella  relazione  degli  amministratori  allegata  al
          bilancio  o  rendiconto  e  nella dichiarazione dei redditi
          devono  essere  distintamente  indicati:   a)   l'ammontare
          complessivo  delle  riserve  e  degli altri fondi formati a
          decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1› dicembre
          1983  con  utili  o  proventi  assoggettati all'imposta; b)
          l'ammontare complessivo delle riserve e degli  altri  fondi
          di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve
          e  degli  altri  fondi  di  cui  al comma 2; d) l'ammontare
          complessivo delle riserve e degli altri fondi di  cui  alla
          lettera  a)  del  comma 6; e) l'ammontare complessivo delle
          riserve e degli altri fondi di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 6.
             8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione
          non   e'   stato  stabilito  diversamente,  si  considerano
          prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine  in
          cui  sono  indicati  nel  comma 7. Se nella relazione degli
          amministratori o nella dichiarazione dei redditi  e'  stata
          omessa  l'indicazione  di cui al comma l'imposta e' in ogni
          caso aumentata di un importo pari a nove  sedicesimi  delle
          somme  distribuite  mediante  prelievo  da  riserve o altri
          fondi.
             9. Ai fini  della  applicazione  agli  enti  commerciali
          delle  disposizioni  dei  commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi
          fanno riferimento si ha riguardo si ha riguardo  alla  data
          di  entrata  in  vigore del presente testo unico anziche' a
          quella del 1› dicembre 1983.
             Art. 106 (Aumento o  riduzione  della  maggiorazione  di
          conguaglio).  - 1. Se il reddito della societa' o dell'ente
          e'  soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta
          la maggiorazione di conguaglio prevista  nell'articolo  105
          e'  aumentata  di  un  importo  pari  alla  differenza  tra
          l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
             2. Se gli utili di esercizio o le riserve  o  gli  altri
          fondi  dai  quali  sono prelevate le somme distribuite sono
          formati  con  utili  fruenti   dall'agevolazione   di   cui
          all'articolo  105 del testo unico approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  6  marzo   1978,   n.   218,
          all'articolo  2  della  legge  29  gennaio  1986,  n. 26, e
          all'articolo 14, comma 5, della legge 1› marzo 1986, n. 64,
          la maggiorazione  di  conguaglio  non  si  applica  per  le
          societa'  operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta'
          per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia.
             Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della
          maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito in base al
          quale e'  stata  calcolata  e  applicata  la  maggiorazione
          dell'imposta  prevista nel comma 1 dell'articolo 105, viene
          successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta
          dovuta per l'esercizio in cui  l'accertamento  e'  divenuto
          definitivo   e'   ridotta  di  un  importo  pari  a  quello
          dell'imposta corrispondente alla differenza tra il  reddito
          accertato  e  quello  dichiarato,  e comunque non superiore
          all'ammontare   della   maggiorazione,   aumentata    degli
          interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente
          della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602.
             2.  Nel  caso  di successivo recupero a tassazione delle
          riserve o degli altri fondi in base  al  cui  ammontare  e'
          stata  calcolata  e applicata la maggiorazione dell'imposta
          prevista nel comma 2 dell'articolo  105,  l'imposta  dovuta
          per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto
          definitivo   e'   ridotta  di  un  importo  pari  a  quello
          dell'imposta  corrispondente  all'ammontare  recuperato   a
          tassazione,   e  comunque  non  superiore  a  quello  della
          maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto
          articolo 44.
             3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e'
          superiore a quello dell'imposta dovuta la societa' o l'ente
          ha  diritto,  a  sua  scelta,  di  chiedere   il   rimborso
          dell'eccedenza  o di computarla in diminuzione dell'imposta
          relativa all'esercizio successivo la eccedenza  costituisce
          credito d'imposta agli effetti dell'art. 94".
             -  Il  testo dell'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 e'
          il seguente:
             "Art.  41-bis  (Accertamento  parziale  in   base   agli
          elementi   segnalati  dall'anagrafe  tributaria).  -  Senza
          pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei  termini
          stabiliti  dall'art.  43, gli Uffici delle imposte, qualora
          dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo  delle
          imposte   dirette  risultino  elementi  che  consentono  di
          stabilire l'esistenza di un reddito  non  dichiarato  o  il
          maggiore  ammontare  di un reddito parzialmente dichiarato,
          che  avrebbe  dovuto  concorrere  a  formare   il   reddito
          imponibile compresi i redditi da partecipazioni in societa'
          associazioni  ed imprese di cui all'art.  5 del testo unico
          delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
          1986, n. 917, o  l'esistenza  di  deduzioni,  esenzioni  ed
          agevolazioni  in  tutto  o  in parte non spettanti, possono
          limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti,  il
          reddito o il maggiore reddito imponibile. Non si applica la
          disposizione dell'art. 44".
             -  Il  testo  dell'art.  5  del D.P.R. n. 597/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 5. (Redditi prodotti  in  forma  associata).  -  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice, che hanno nel territorio dello  Stato
          la  sede  legale  o  amministrativa  o l'oggetto principale
          dell'attivita',   sono   imputati    a    ciascun    socio,
          indipendentemente         dall'effettiva        percezione,
          proporzionalmente alla sua  quota  di  partecipazione  agli
          utili.
             Le  quote  di  partecipazione  agli  utili  si presumono
          uguali  se  da  atto  pubblico  o  da   scrittura   privata
          autenticata non risultano determinate diversamente.
             Ai fini delle imposte sul reddito:
               a)  le  societa'  di  armamento  sono  equiparate alle
          societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;
               b) le societa' di fatto sono equiparate alle  societa'
          in  nome  collettivo o alle societa' semplici a seconda che
          abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di  attivita'
          commerciali ai sensi dell'art. 51;
               c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e
          professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte
          o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel
          primo   comma  e  prive  di  personalita'  giuridica,  sono
          equiparate alle societa' semplici".
             - Il testo dell'art. 5 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/1986
          e' il seguente:
             "Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). -  1.  I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita semplice residenti nel territorio  dello  Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,   proporzionalmente   alla   sua    quota    di
          partecipazione agli utili.
             2.  Le  quote  di partecipazione agli utili si presumono
          uguali se non risultano determinate diversamente  dall'atto
          pubblico   o   dalla   scrittura   privata  autenticata  di
          costituzione o da altro atto pubblico o  scrittura  privata
          autenticata  di  data  anteriore  all'inizio del periodo di
          imposta.
             3. Ai fini delle imposte sui redditi:
               a) le  societa'  di  armamento  sono  equiparate  alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice secondo che siano state costituite  all'unanimita'
          o a maggioranza;
               b)  le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in nome collettivo o alle  societa'  semplici  secondo  che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
               c)  le  associazioni  senza   personalita'   giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
               d)  si  considerano  residenti  le   societa'   e   le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o  l'oggetto  principale  nel   territorio   dello   Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costituitivo, se esistente in forma di atto pubblico  o  di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
             4. I redditi delle imprese  familiari  di  cui  all'art.
          230-  bis  del codice civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare risultante dalla dichiarazione  dei  redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia prestato in modo continuativo  e  prevalente  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua  quota  di  partecipazione  agli  utili.  La   presente
          disposizione si applica a condizione:
               a)  che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,  con   l'indicazione   del   rapporto   di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione   dell'imprenditore    e    dei    familiari
          partecipanti;
               b)  che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione  agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse sono proporzionate alla  qualita'  e  quantita'  del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
               c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella   propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita' di lavoro nell'impresa  in  modo  continuativo  e
          prevalente.
             5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui
          redditi,  il  coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli
          affini entro il secondo grado".
             - Il testo dell'art. 74 del D.P.R.  n.  597/1973  e'  il
          seguente:
             "Art.  74  (Norme  generali  sui  componenti del reddito
          d'impresa). - I ricavi, proventi, costi e oneri  concorrono
          a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza
          a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro
          ammontare  non  sia ancora determinabile in modo oggettivo,
          nel  qual  caso  sono  imputati  al  reddito  del   periodo
          d'imposta in cui si verificano tali condizioni.
             I  costi  e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si
          riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o  proventi
          che  concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono
          suscettibili di imputazione  specifica  si  deducono  nella
          proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58.
             I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non
          risultano  imputati  al  conto dei profitti e delle perdite
          allegate  alla  dichiarazione.  Sono  tuttavia   deducibili
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          periodo  d'imposta  precedente  se e nella misura in cui la
          deduzione  e'  stata  rinviata  a  norma   degli   articoli
          precedenti.
             Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui
          e'  prescritta  la  registrazione  in apposite scritture ai
          fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata
          omessa o e' stata eseguita  irregolarmente,  salvo  che  si
          tratti di irregolarita' meramente formali".
             -  Il testo dell'art. 75 del T.U.I.R.-D.P.R. n. 917/1986
          e' il seguente:
             "Art. 75 (Norme  generali  sui  componenti  del  reddito
          d'impresa).  - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti
          positivi e negativi, per i quali le  precedenti  norme  del
          presente  capo  non  dispongono  diversamente, concorrono a
          formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i
          ricavi,  le  spese  e   gli   altri   componenti   di   cui
          nell'esercizio   di   competenza   non   sia  ancora  certa
          l'esistenza o determinabile in modo  obiettivo  l'ammontare
          concorrono  a  formarlo nell'esercizio in cui si verificano
          tali condizioni.
             2.  Ai  fini  della  determinazione  dell'esercizio   di
          competenza:
               a)  i  corrispettivi  delle concessioni si considerano
          conseguiti,  e  le  spese  di  acquisizione  dei  beni   si
          considerano   sostenute,   alla   data   della  consegna  o
          spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto
          per gli immobili e per le aziende,  ovvero,  se  diversa  e
          successiva alla data in cui si veifica l'effetto traslativo
          e  costitutivo  della  proprieta' o di altro diritto reale.
          Non  si  tiene  conto  delle  clausole  di  riserva   della
          proprieta'.  La  locazione  con  clausola  di trasferimento
          della  proprieta'  vincolante  per  ambedue  le  parti   e'
          assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
               b)  i  corrispettivi  delle  prestazioni di servizi si
          considerano conseguiti, e  le  spese  di  acquisizione  dei
          servizi  si  considerano  sostenute,  alla  data  in cui le
          prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da
          contratti da cui  derivano  corrispettivi  periodici,  alla
          data di maturazione dei corrispettivi.
             3.  I  ricavi,  gli  altri  proventi di ogni genere e le
          rimanenze concorrono a formare  il  reddito  anche  se  non
          risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
             4.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi non sono
          ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano
          imputati al conto dei profitti  e  delle  perdite  relativo
          all'esercizio  di  competenza.    Sono  tuttavia deducibili
          quelli che pur essendo imputabili al conto dei  profitti  e
          delle  perdite  sono deducibili per disposizione di legge e
          quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un
          esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata  in
          conformita'  alle  precedenti  norme  del presente capo che
          dispongono o consentono il rinvio. Le  spese  e  gli  oneri
          specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur
          non  risultando  imputati  al  conto  dei  profitti e delle
          perdite concorrono a formare il reddito,  sono  ammessi  in
          deduzione  se  e  nella misura in cui risultano da elementi
          certi e precisi, salvo quanto  stabilito  per  le  apposite
          scritture nel successivo comma 6.
             5.  Le  spese  e  gli  altri componenti negativi diversi
          dagli  interessi  passivi,  tranne   gli   oneri   fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o  beni  da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che  concorono a
          formare il reddito; se si  riferiscono  indistintamente  ad
          attivita'  o  beni  produttivi di proventi computabili e ad
          attivita' o beni produttivi  di  proventi  non  computabili
          nella  determinazione  del  reddito  sono deducibili per la
          parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2  e  3
          dell'articolo 63.
             6.  Le  spese e gli altri componenti negativi, di cui e'
          prescritta la registrazione in apposite scritture contabili
          ai fini delle imposte sui  redditi,  non  sono  ammessi  in
          deduzione  se  la  registrazione e' stata omessa o e' stata
          eseguita   irregolarmente,   salvo   che   si   tratti   di
          irregolarita' meramente formali".
             -  Il  testo  dell'art.  61 del D.P.R. n. 600/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 61. (Ricorsi). - Il  contribuente  puo'  ricorrere
          contro  gli  atti  di  accertamento  o di irrogazione delle
          sanzioni secondo le disposizioni  relative  al  contenzioso
          tributario   di   cui   al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
             La  nullita'  dell'accertamento ai sensi del terzo comma
          dell'art.  42 e del terzo comma dell'art. 43, e  in  genere
          per  difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di
          decadenza in primo grado.
             I  contribuenti  obbligati  alla  tenuta  di   scritture
          contabili  non  possono  provare  circostanze  omesse nelle
          scritture stesse o in contrasto  con  le  loro  risultanze.
          Tuttavia  e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi
          e precisi, delle spese e degli oneri di  cui  all'art.  75,
          comma  4,  terzo periodo, del testo unico delle imposte sui
          redditi, approvato con D.P.R. 22  dicembre  1986,  n.  917,
          ferma  restando  la  disposizione  del comma 6 dello stesso
          articolo.
             Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del  D.P.R.  26
          ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
             "La    nullita'   degli   avvisi   per   l'omissione   o
          l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56
          e 57, terzo comma, e in genere per difetto  di  motivazione
          deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
             I   contribuenti  obbligati  alla  tenuta  di  scritture
          contabili non  possono  provare  circostanze  omesse  nelle
          scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze".
             -  Il  testo  dell'art.  62 del D.P.R. n. 597/1973 e' il
          seguente:
             "Art. 62 (Valutazione delle rimanenze). -  Le  rimanenze
          dei  beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano
          distintamente per categorie omogenee, formate  da  tutti  i
          beni del medesimo tipo e della
          medesima  qualita'.  Possono  tuttavia essere inclusi nella
          stessa categoria beni  dello  stesso  tipo  ma  di  diversa
          qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente,
          e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.
             Nel  primo  periodo  d'imposta  in cui si verificano, le
          rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore
          risultante dalla divisione del costo complessivo  dei  beni
          prodotti  e  acquistati  nel  periodo  stesso  per  la loro
          quantita'.
             Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita'  delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto al periodo precedente, le
          maggiori quantita', valutate a  norma  del  secondo  comma,
          costituiscono  voci  distinte per periodo di formazione. Se
          invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si  imputa
          agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a
          partire dal piu' recente.
             Se  il valore unitario dei beni, determinato a norma dei
          commi precedenti, e' superiore al valore  normale  di  essi
          nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione
          puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni,
          indipendentemente  dal periodo di formazione, per il valore
          normale.
             Se le rimanenze sono valutate  in  misura  superiore  al
          valore di costo determinato a norma del secondo e del terzo
          comma,   o  al  valore  attribuito  nel  periodo  d'imposta
          precedente a norma del quarto comma, il valore unitario dei
          beni si determina dividendo il valore cosi'  determinato  o
          attribuito per la loro quantita'.
             I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base
          ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.
             Ai  fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si
          comprendono nei costi anche gli oneri accessori di  diretta
          imputazione,  esclusi  gli  interessi  passivi  e  le spese
          generali.
             Le rimanenze di  un  periodo  d'imposta,  determinate  a
          norma  del  presente  articolo  e  tenuto anche conto delle
          rettifiche   apportate    dall'ufficio    delle    imposte,
          costituiscono  le  giacenze  iniziali del periodo d'imposta
          successivo".
             L'art. 59 del  T.U.I.R.  -  D.P.R.  n.  917/1986  e'  il
          seguente:
             "Art.  59 (Rimanenze finali ed esistenze iniziali). - 1.
          Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e  b)
          del  comma  1  dell'articolo 53, la cui valutazione non sia
          effettuata a costi specifici o a  norma  dell'articolo  60,
          concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore
          a  quello  che  risulta  raggruppando  i  beni in categorie
          omogenee per natura e per valore e  attribuendo  a  ciascun
          gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
          delle disposizioni che seguono.
             2.   Nel  primo  esercizio  in  cui  si  verificano,  le
          rimanenze sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita'  il
          valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
          beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
          loro quantita'.
             3. Negli esercizi  successivi,  se  la  quantita'  delle
          rimanenze  e'  aumentata rispetto all'esercizio precedente,
          le  maggiori  quantita'  valutate  a  norma  del  comma  2,
          costituiscono  voci distinte per esercizi di formazione. Se
          la quantita' e' diminuita, la diminuzione  si  imputa  agli
          incrementi  formati  nei precedenti esercizi, a partire dal
          piu' recente.
             4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni,
          determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore
          normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio,
          il  valore  minimo  di  cui  al  comma  1  e'   determinato
          moltiplicando      l'intera     quantita'     dei     beni,
          indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
          valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
          normale il valore secondo il cambio alla data  di  chiusura
          dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
          in conformita' alle disposizioni del  presente  comma  vale
          anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
          non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
             5. I prodotti in corso di lavorazione  e  i  servizi  in
          corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati
          in  base  alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo
          quanto  stabilito  nell'articolo  60  per  le   opere,   le
          forniture e i servizi di durata ultrannuale.
             6.  Le  rimanenze  finali di un esercizio nell'ammontare
          indicato  dal  contribuente  costituiscono   le   esistenze
          iniziali dell'esercizio successivo.
             7.  Per  gli  esercenti attivita' di commercio al minuto
          che valutano le rimanenze delle merci  con  il  metodo  del
          prezzo  al  dettaglio  si  tiene  conto  del  valore  cosi'
          determinato anche in deroga alla disposizione del comma  1,
          a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
          apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
          di  applicazione  del   detto   metodo,   con   riferimento
          all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
             8.  Le  plusvalenze  risultanti  da  rivalutazioni delle
          rimanenze effettuate fino  all'esercizio  in  corso  al  31
          dicembre  1984  in  applicazione dei criteri di valutazione
          previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
          concorrono  a  formare  il  reddito,  in  quote   costanti,
          nell'esercizio  in cui sono state apportate le variazioni e
          nei quattro esercizi successivi".